CCNL Cooperative sociali

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE LAVORATRICI E I
LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO
ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO
CCNL COOPERATIVE SOCIALI
26 maggio 2004
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COSTITUZIONE DELLE PARTI
Oggi 26 maggio 2004, in Roma
tra
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE SERVIZI e TURISMO - LEGACOOP
rappresentata dal Presidente Franco Tumino, dalla responsabile nazionale del settore della
cooperazione sociale Costanza Fanelli, con l’assistenza di Carlo Marignani Responsabile
dell'Ufficio Relazioni Industriali LEGACOOP e da una delegazione composta da: Sandro
Frega della Liguria, Felice Romeo e Italo Formigoni della Lombardia, Carlo Comandone del
Piemonte, Loris Cervato del Veneto, Paola Menetti, Alberto Alberani, Alberto Araldi,
Carmelo Belardo, G.Paolo Belletti, Olindo Cervi, Loris Giberti, Emer Silingardi dell'Emilia-
Romagna, Amedeo Duranti delle Marche, Giuseppe Zanieri, Antonella Auronte, Roberto
Ulivi, Michele Mazzeo della Toscana , Carlo Grimaldi del Lazio, Nino Novello della Sicilia,
Elisabetta Caschili della Sardegna, Maura Viscogliosi dell’Abruzzo, Wladimiro Zaffini
dell’Umbria, Giacomo Smarrazzo della Campania;
FEDERSOLIDARIETA' - CONFCOOPERATIVE
rappresentata dalla Presidente Vilma Mazzocco, dal coordinatore della delegazione
contrattuale Massimo Giusti, da Milena Cannizzaro,Vincenzo Coviello per la Basilicata, da
Maurizio Bielli per la Liguria, da Maurizio Peressini per il Friuli Venezia Giulia, da Daniele
Lucini per la Federazione Trentina delle Cooperative, da Fabrizio Ghisio per il Piemonte; da
Maurizio Nicosia per la Sicilia, da Mauro Tamborrino per la Toscana, da Giuseppe Pezzotti e
Pierluca Castelnuovo per la Lombardia, da Vittorio Ravanesi per l’Abruzzo, da Franco Rui e
Giuseppe Dal Zovo per il Veneto,da Riccardo Zoffoli per l’Emilia-Romagna, da Brennero
Tortini per l’Umbria, da Benito Ciucci per il Lazio,da Franco Bruni e Domenico Panichi per le
Marche, da Marcella Melis per la Sardegna; assistita dal Presidente della Confcooperative
Luigi Marino, dal responsabile delle relazioni sindacali Sabina Valentini..
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE - SOLIDARIETÀ rappresentata dal
Presidente Laura Pagliaro, da Orietta Zitti e Daniele Sandonà e da Filippo Turi dell'Ufficio
Relazioni Industriali.
e
FUNZIONE PUBBLICA - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA LAVORO (FP-CGIL)
Dario Canali,Mauro Ponziani,Cristina Bastianello,Leo Ceglia,Gilberto Creston, Salvatore De
Cicco,Rosaria Di Mauro, Mario Feliziani, Alda Germani,Sandro Guizzardi,Monia Marsili,
Francesco Nardi, Oreste Negrini, Laura Seidita, Gabriella Semeraro,Rita Soccorsi.
FEDERAZIONE DEI LAVORATORI PUBBLICI E DEI SERVIZI – CONFEDERAZIONE
ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (FPS CISL:) rappresentata da Rino Tarelli,Marco
Lombardo,,Daniela Volpato,Luigi Gentili,Marco Bucci.
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FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL
TURISMO CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (FISASCAT/CISL)
rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Nazionali, Pierangelo
Raineri, Pietro Giordano, Mario Piovesan Giovanni Pirulli, da: Elisabetta Falcone, Salvatore
Falcone, Antonio Michelagnoli, Marcello Pasquarella, Roberto Ricciardi, Daniela Rondinelli,
dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Giovanni
Agostini, Annalisa Albertazzi, Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Patrizia Antonini, Antonio
Bacci, Giuliana Baretti, Matteo Barrella, Dario Battuello, Alberto Bizzocchi, Luciana
Bommassar, Claudio Bosio, Agostino Bottani, Paola Botti, Domenico Bove, Lidia Brachelente,
Rita Brandalise, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo Buffa, Roberta Cabrelle, Renato
Calì, Giuseppe Calzaghe, Dario Campeotto, Gianluca Campolongo, Riccardo Camporese,
Felice Cappa, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Piero Caredda, Sergio Carminati, Elmina
Castiglioni, Antonio Castrignano, Giovanna Catizzone, Alfredo Cattaruzza, Silvio Cauzzi,
Alberto Cavalloni, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio
Cinosi, Bruno Cordiano, Roberto Corona, Carlo Costantini, Patrizio Cusano, Amelio Custodi,
Mario Dal Soler, Giovanni D’Angelo, Carla De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Demurtas,
Ester Di Domenico, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di
Paola, Ulrike Egger, Guido Fabiano Battistino, Antonio Falotico, Quinto Fantini, Domenico
Ferrigni, Francesco Ferroni, Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti,
Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Manfred Camper, Adriano Giacomazzi, Giovanni
Giudice, Rocco Golino, Erminio Gomiero, Daniele Greco, Alessandro Gualtieri, Davide
Guarini, Aldo Guardone, Pietro Ianni, Alessandro Ingrosso, Angela Kalaydijan, Fabio
Laritonda, Angela Lazzaro, Carmela Licenziato, Rosario Lo Proto, Luca Maestripieri, Alfredo
Magnifico, Tila Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Danilo Manini, Riccardo Mantovani, Aldo
Mancini, Fabio Marcatili, Luca Marcazzan, Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Viviana Masi,
Tiziana Mastrangelo, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco, Amedeo Meniconi, Biagio
Montefusco, Aniello Montuolo, Raffaella Moretto, Bice Musocchi, Erika Naretto, Nicola
Nesticò, Rosa Palmieri, Silvano Pandolfo, Ugo Parisi, Sabrina Parutta, Paolo Perazzoli,
Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piccino, Antonio Pirozzi, Pietro Pizzingrilli,
Alberto Pluda, Luigi Polinesi, Rosetta Raso, Vincenzo Riglietta, Murizia Rizzo, Tina Saglia,
Daniele Salvador, Francesco Sanfile, Luciano Santigli, Bruno Sassi, Santo Schiappacasse,
Rolando Sirni, Lorena Soffritti, Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Mario Testoni, Giuseppe
Tirelli, Giuseppe Tognacca, Giuseppe Tognarini, Fernando Toma, Giancarlo Trotta, Oscar
Turati, Mauro Urli, Costantino Vaidanis, Elena Vanelli, Francesco Varagona, Floriana Vissà,
Giovanni Zambelli; con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
rappresentata dal Segretario Confederale Giorgio Santini.
UIL-FPL - UNIONE ITALIANA LAVORO (FEDERAZIONE POTERI LOCALI)
da:
Moreno Giannessi, Ernesto Tamburini, Anna Saltarello.
è stato stipulato il presente CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore
Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo - Cooperative Sociali.
rappresentataCarlo Fiordaliso, Francesco Lo Grasso, Gino Giorgione, Claudio Guida, Violetta Scalco,
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PREMESSA
ANALISI E VERIFICA DELLO STATO DEL SETTORE E DEGLI SCENARI DI
RIFERIMENTO
L'avvio del confronto per il rinnovo del contratto della cooperazione sociale ha prima di tutto
evidenziato l’esigenza di una verifica sulla omogeneità della lettura che le parti fanno dello
stato del settore e delle sue prospettive. Un primo elemento è la conferma dell'esistenza di un
profilo specifico della cooperazione sociale nel panorama attuale degli attori di un Welfare in
forte modificazione.
CARATTERISTICHE DEL SETTORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Il periodo che separa questo rinnovo dalla firma del precedente contratto ha visto
ulteriormente crescere la cooperazione sociale, in termini di numero di cooperative, di soci e
di lavoratori e lavoratrici, confermando la sua capacità di espansione in tutte le aree del
paese rapportandosi alla evoluzione dei bisogni sociali.
I dati parlano di 7700 cooperative sociali presenti sul territorio nazionale delle quali circa il
60% di tipo A, servizi socio sanitari assistenziali ed educativi mentre per il rimanente 40%
sono di tipo B cioè di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.(fonte Ministero Attività
Produttive al 31.12.2001);gli addetti (soci-lavoratori e dipendenti) sono oltre 150.000, di cui
23.000 persone svantaggiate.
Questi dati rispecchiano la coerenza con il ruolo assegnatole dalla legge 381; la
cooperazione sociale mantiene e sviluppa la sua specificità attraverso la duplicità di funzione
svolta dalle cooperative sociali di tipo A e B, e si caratterizza per la sua natura e operatività di
soggetto privato che si misura con il mercato, perseguendo però finalità di interesse generale,
di integrazione di fasce deboli e di promozione sociale.
LO SVILUPPO DEL SETTORE E IL RUOLO DEL CONTRATTO
Nel percorso di crescita del settore rilevante è stato l'impegno che ha caratterizzato le
associazioni delle imprese cooperative e le organizzazioni sindacali nel fare del contratto e
della sua applicazione uno degli elementi essenziali, non solo al fine di garantire agli operatori
condizioni economiche e lavorative adeguate ma per affermare un sistema di regole in questo
settore, sia contro pratiche di concorrenza sleale sia per contrastare comportamenti da parte
della committenza non sempre coerenti con questo impegno comune. (in particolare – ma
non solo - gli appalti al massimo ribasso e altre scelte finalizzate solo alla contrazione dei
costi)
Tale esigenza si rafforza e si colloca oggi in presenza di un quadro in forte evoluzione le cui
prospettive non sono completamente definite sia per quanto riguarda la gestione dei servizi
comunemente intesi come tradizionali, sia per quanto riguarda indirizzi di regolazione e
gestione di processi di emersione di nuove aree di lavoro in un mercato sempre più
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destrutturato come ad esempio il fenomeno del cosiddetto “badantato”, sia nelle politiche
formative e professionali nel settore.
Le parti, altresì, convengono sull’opportunità di riprendere parallelamente al presente
confronto contrattuale il dialogo e l’approfondimento sulle problematiche relative al
trattamento previdenziale nel settore.
GLI SCENARI E LE PROSPETTIVE DELLO SVILUPPO
In effetti la crescita di ruolo della cooperazione si realizza nel contesto del più ampio
processo di sviluppo di un Welfare in forte evoluzione che ha visto in questi anni un
importante impulso dato dalla legge 328/00 ma anche difficoltà e problemi legati alla fase di
passaggio verso una maggiore autonomia degli Enti regionali in questo campo. Tutto ciò si
sta traducendo in un forte rallentamento se non interruzione dei processi più coraggiosi di
realizzazione di una rete diffusa di servizi capace di mobilitare soggetti e risorse del territorio.
Emergono o riemergono in molte aree comportamenti concorrenziali non rispettosi delle
regole, in prima luogo di quelle contrattuali, e anche scelte compiute da settori della
Pubblica amministrazione non sempre tese a consolidare esperienze e presenze
imprenditoriali valide ma, talvolta, ad aggirare regole e problemi dei costi tramite il ricorso a
forme di deregolamentazione del lavoro e del settore.
Non va inoltre trascurato il fenomeno del peggioramento dei tempi di pagamento da parte
della committenza pubblica che in alcuni casi sta creando gravi problemi al sistema.
Insieme a questi dati involutivi stanno emergendo nel nostro paese, al pari di altri paesi
europei, alcuni cambiamenti del settore legati a processi evolutivi del mercato e del ruolo
giocato in esso dai diversi attori: il pubblico, come soggetto sia regolatore che pagatore e
committente, i cittadini e le famiglie, come destinatarie ma anche protagoniste maggiormente
consapevoli nelle scelte, le imprese sociali come soggetti di offerta ma anche promotrici del
mercato sociale dei servizi alle persone.
Come effetto di questi processi, indotti sia da una diversa organizzazione della domanda dei
servizi che proviene da parte delle famiglie, che da cambiamenti delle modalità pubbliche di
organizzazione dell'offerta, si delineano profondi cambiamenti nei profili e nei meccanismi del
mercato del settore che richiedono regole adeguate ed efficaci oltrechè la capacità di tutti i
soggetti presenti di saper cogliere tali fenomeni.
Al riguardo riteniamo che la sfida sulla qualità dei servizi sia un fatto essenziale per tutti
soggetti.
Anche in questa prospettiva andrà valutato come verrà normata la nuova disciplina della
impresa sociale e quali impatti potrà avere sia sul fronte degli scenari che dello sviluppo di
questo settore con particolare riferimento alla specificità che ha rappresentato in questi anni
la cooperazione sociale.
STATO APPLICATIVO DEL CONTRATTO
Le Associazioni delle imprese cooperative e le Organizzazioni Sindacali hanno consolidato in
questi anni importanti esperienze e iniziative comuni tese ad estendere nei territori le
condizioni di applicazione del contratto, anche agendo, talvolta, nei confronti di
comportamenti incoerenti della committenza.
In tale contesto un importante ruolo hanno svolto i Comitati Misti Paritetici e la capacità da
loro espressa di costituire (insieme ai vari soggetti pubblici presenti nel territorio) sia
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Osservatori sul settore, sia punti di riferimento certi. Basti segnalare la definizione, spesso
molto tempestiva, di specifiche tabelle dei costi contrattuali di ambito provinciale.
Tale sforzo si è consolidato nei territori che tradizionalmente vedevano una discreta
infrastrutturazione delle relazioni sindacali, mentre in altri territori gli sviluppi sono stati meno
marcati.
Oggi è comunque certamente più ampia l'area di applicazione del contratto, anche alla luce
delle norme in materia intervenute, rimane comunque l’esigenza di intervenire nelle aree di
difficoltà, e negli ambiti dove l’azione comune non è stata adeguata o non ha prodotto gli
effetti voluti.
Proprio a partire dalla comune valutazione che l’applicazione contrattuale è elemento
fondamentale di un assetto regolato e adeguato del settore che le parti, in occasione di
questo rinnovo contrattuale sono chiamate a rileggere insieme i motivi e i contorni precisi di
tali difficoltà per individuare iniziative e strade da attivare più efficaci che nel passato.
Il confronto ha ribadito comunque l'importanza di un rilancio di questa azione anche nei
confronti delle rappresentanze dei governi Regionali e delle autonomie locali, oggi attori
fondamentali nel sistema delle regole in questo settore.
In questa direzione può risultare di grande rilievo il coinvolgimento diretto della Conferenza
Stato-Regioni, sia per la condivisione dell’analisi dello scenario, sia per l’individuazione di
tutte le iniziative utile a far crescere i comportamenti virtuosi da parte di tutti i soggetti
interessati.
LA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO
Pur consapevoli dei problemi di estensione del livello di applicazione contrattuale le parti
firmatarie del CCNL hanno voluto, in linea con l’accordo di luglio 1993, introdurre con l'ultimo
contratto il secondo livello di contrattazione.
Molte sono state le realtà dove si sono conclusi importanti accordi territoriali, su scala
provinciale o regionale.
Anche nelle regioni in cui non si sono realizzati, si sono comunque fatti passi avanti nella
costituzione degli strumenti paritetici, e si sono poste le basi perché gli accordi di secondo
livello si possano estendere, favorendo e sostenendo in questo modo,anche un più ampio ed
esteso grado di applicazione del Contratto nazionale.
VERBALE DI ACCORDO
ANCST-LEGACOOP, Federsolidarietà-Confcooperative, AGCI Solidarietà e Funzione
Pubblica-CGIL, F.P.S.-CISL, FISASCAT-CISL, UIL FPL hanno raggiunto, in data odierna, l’
intesa sull’allegata ipotesi di rinnovo contenente le modifiche del CCNL 8/06/00 per le
lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e
di inserimento lavorativo- Cooperative Sociali.
Le parti hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo che sarà sottoposta dalle
OO.SS. alla consultazione dei lavoratori.
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Le OO.SS. provvederanno a sciogliere la riserva dopo aver effettuato la consultazione
dei lavoratori entro il 10 luglio 2004.
Roma,26 maggio 2004
Le parti si danno reciprocamente atto che, con l’accordo di rinnovo del CCNL per le
lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e
di inserimento lavorativo, sottoscritto in data odierna, si è proceduto al recupero del
differenziale tra inflazione reale ed inflazione programmata riferito al biennio 2000/2001,
nonché all’erogazione di quanto spettante in relazione all’inflazione reale verificatasi nel
biennio 2002/2003. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che con lo stesso accordo
odierno di rinnovo del CCNL si sono presi a riferimento per il biennio 2004/2005 i seguenti
tassi di inflazione,indice FOI,: 1,7% per l’anno 2004 e 1,5% per l’anno 2005. In
considerazione della dinamica di scostamento fra il tasso di inflazione programmata per il
2004 e l'inflazione tendenziale in essere alla data di stipula dell'accordo di rinnovo economico
del CCNL, si è proceduto ad una ulteriore rivalutazione dei minimi contrattuali conglobati
mensili a regime pari allo 0,7%. Tale incremento percentuale è inteso quale anticipo sul
recupero del differenziale fra inflazione reale e inflazione programmata riferito al biennio
2004/2005.
Titolo I – VALIDITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali e di
quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo
che:
a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio- sanitario-assistenzialeeducativo
ed attività connesse;
b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o
reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività
lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare
la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo
inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
c) svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale,
occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in
proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i
soggetti avviati al lavoro, nonché‚ in base alle modalità di organizzazione della produzione.
Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità
l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un
programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità
lavorative degli stessi.
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A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:
- comunità alloggio per minori;
- centro di informazione e/o di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
- comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici;
- centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
- servizi di assistenza domiciliare;
- centri diurni per anziane e anziani;
- gestione di strutture protette;
- attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate
realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo
e commerciale;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture
comunitarie semi - residenziali e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti.
Per le attività di cui al punto c) dell'ambito di applicazione o per quelle comunque
riconducibili a quanto previsto dal comma b, art.1, legge n. 381/91 le cooperative possono
applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta
salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente CCNL.
Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel
diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di
partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo
dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle
decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del
capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie
capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee
sociali, per quanto attiene al trattamento economico complessivo delle socie-lavoratrici e dei
soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.
Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali
innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socialavoratrice
e di socio lavoratore.
Art. 2 - Persone svantaggiate.
Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art. 4 della legge 8.11.91 n. 381
"Disciplina delle Cooperative Sociali".
Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale,
anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai
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servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere
resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale.
Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva
integrazione nella vita sociale e lavorativa.
Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la
durata e le modalità dell'inserimento.
I Comitati misti paritetici di cui all’art.9, la dove costituiti, assumono l'onere di sollecitare
presso gli enti locali un'azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto
tramite la garanzia di:
- servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione del disagio);
- di assistenza alla persona e alla famiglia;
- di trasporto;
- di formazione;
- di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;
- di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità;
- di sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.
Allo stesso modo, alla luce della legge di riforma del collocamento Obbligatorio (L.68/99), i
Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro
promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle
seguenti modalità di trattamento:
A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le
mansioni effettivamente svolte in cooperativa.
B) I Comitati misti paritetici , in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l'impiego e i
servizi dell'ASL, a supporto dell'inserimento in mansioni confacenti alle condizioni
psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di
un'articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all'avvio di
un percorso di inserimento lavorativo e all'adozione di forme di sostegno, esprimono un
parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE.LL. sia a livello
aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati
sulla base di progetti personalizzati:
1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per "borse di lavoro"
o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e
Lavoro (CFL);
2) contratti a tempo determinato;
3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie
riabilitative),contratti di lavoro ripartito, di telelavoro;
4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni).
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C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di
recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta
esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad
integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l'eventuale grado
d'idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l'instaurarsi di specifici
rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I
progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l'applicazione e gli sviluppi, devono
comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona
interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi
di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori
ed istituzioni interessate.
Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere
adottati gli strumenti di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al punto
precedente.
D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non
siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi,
gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai
Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità
di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni
specifiche e personalizzate.
E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto
instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione
all'evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate.
F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad
inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle OO.SS. provinciali di
competenza.
Le parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema
dell'inserimento lavorativo convengono di effettuare, un confronto sull'intera materia,
definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti.
Art. 3 - Rinvio a norma di legge.
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente
contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo
statuto dei lavoratori in quanto applicabili.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore.
Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto.
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A tal fine in sede di confronto aziendale di cui all'art. 9 del CCNL verranno individuate
specifiche definizioni di armonizzazione nell'ambito normativo e nell'ambito retributivo tra il
trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.
Art. 5 - Inscindibilità delle posizioni contrattuali.
Le disposizioni del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a
qualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
Il presente costituisce quindi l'unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.
Art. 6 - Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa.
Gli eventuali accordi interconfederali e le normative legislative nazionali che intervenissero
nell'arco della vigenza contrattuale su materie definite e/o riguardanti il presente CCNL
saranno recepite nell'ambito dello stesso. Eventuali esigenze di armonizzazione normativa
saranno prontamente definite tra le parti.
Art. 7 - Decorrenza e durata.
Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre
dall’1.1. 2002 e scade il 31.12. 2005 sia per gli aspetti normativi che retributivi; esso si
intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle
parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 2 (due) mesi prima della sua
scadenza.
Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente rinnovo contrattuale, che ha già
tenuto conto dell’inflazione reale intervenuta nel primo biennio contrattuale 2002-2003, ed in
relazione alle specifiche esigenze del settore, le regole sugli assetti contrattuali, definite dal
protocollo del 23 Luglio 1993 e confermate dal Patto Sociale del 22 dicembre 1998, si
intendono pienamente e correttamente applicate.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 8 - Protocollo di relazioni industriali.
Le parti si riconoscono nei valori e nelle finalità del protocollo nazionale di relazioni industriali
del 5.4.90 sottoscritto tra centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL.
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Pertanto tale protocollo costituisce allegato al presente CCNL e ne è, quindi, parte
integrante. Lo stesso protocollo costituisce parte operativa per quanto, dello stesso, non è
previsto specificatamente dal presente CCNL.
Art.9 Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo
di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un
sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli,
finalizzate alla determinazione e all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di
sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale,
regionale, provinciale nonché aziendale.
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Informazione e confronto
Le sedi di informazione e confronto, anche utilizzando i dati forniti dagli osservatori, sono le
seguenti:
A)
Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro ottobre, su richiesta di una delle parti, le stesse si
incontreranno in particolare per:
valutare l’andamento del settore;
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi
dello stesso, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B)
valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte allaLivello Regionale e Provinciale
Annualmente di norma entro dicembre, su richiesta di una delle parti, le stesse si
incontreranno in particolare :
-
a livello regionale per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali ex
Legge 381/91;
- valutare l’evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica
Amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la
Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale,
affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento
e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal
presente CCNL;
-
a livello provinciale per:
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- valutare l’andamento del settore , ai diversi livelli con particolare attenzione
all’assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la
Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e
competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e negli appalti dei costi
connessi con l’applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la
Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello provinciale
affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento
e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal
presente CCNL.
C)
Livello aziendale
1-Semestralmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A., o in
loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli
andamenti occupazionali, le innovazioni sull’organizzazione del lavoro e sul funzionamento
dei servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appalto con gli Enti Pubblici, i progetti ed i
programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le
relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, o in loro
assenza alle R.S.A., o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
2-E’ demandata al confronto con le RSU, o in loro assenza con le R.S.A. o in loro assenza
con le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL la verifica
dell’applicazione delle norme contrattuali, delle leggi sociali e delle norme in materia di
condizioni di lavoro.
E’, altresì, prevista per le stesse parti a livello aziendale la discussione sull’applicazione delle
seguenti materie:
- ambiente;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- organizzazione del lavoro;
- formazione professionale;
- inquadramento professionale;
- gestione dell’orario di lavoro (in tale ambito le parti potranno anche definire la
trasformazione della giornata del 4 novembre da giornata a retribuzione aggiuntiva in
permesso retribuito aggiuntivo);
- diritto allo studio;
- nonché ogni altra materia espressamente rinviata.
Tale confronto avverrà entro un mese dalla firma del presente CCNL per la prima
applicazione dello stesso ed almeno annualmente per quanto attiene le materie ad esso
rinviate.
2) Comitati misti paritetici e osservatori
A) Comitato misto paritetico nazionale
1. A livello nazionale le parti stipulanti costituiscono il “Comitato Misto Paritetico Nazionale”,
con sede in Roma, composto da 6 rappresentanti delle Associazioni Cooperative e da 6
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rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, nonché eventuali supplenti.
2. Compiti principali di tale comitato sono:
I. Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla
sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di sviluppo.
II. Incentivare e promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo all’analisi dei
fabbisogni di formazione.
III. Promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione
professionale, percorsi formativi previsti dal Dlgs n° 626 del 1994, e successive
integrazioni e/o modificazioni anche in riferimento all’apprendistato ed ai conseguenti
possibili stage e tirocini formativi, in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee,
internazionali, nonché con altri organismi finalizzati ai medesimi scopi.
IV. Analizzare, progettare e di conseguenza favorire le opportunità di accesso per la
cooperazione ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con
particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo.
V. Predisporre progetti pilota di formazione professionale da realizzare a livello nazionale
e/o territoriale.
VI. Promuovere e coordinare, a livello nazionale e territoriale, iniziative in materia di
formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con i Ministeri
competenti, le Regioni ed altri Enti interessati.
VII. Collaborare per l'applicazione settoriale del Decreto Legislativo 19.9.1994 n.626 sulla
sicurezza e successive integrazioni e/o modificazioni in coordinamento con la
Commissione prevista dall'Accordo interconfederale del 5.10.1995.
VIII. Valorizzare in tutti gli ambiti significativi la specificità delle relazioni sindacali della
cooperazione sociale.
IX. Promuovere e coordinare a livello nazionale iniziative in materia di formazione e
aggiornamento dei promotori del Fondo pensione complementare Cooperlavoro.
X Estendere e rafforzare l’esistenza dei Comitati Misti Paritetici Regionali.
XI Rafforzare e diffondere l’azione degli Osservatori (a cominciare da quelli esistenti ,
attraverso la definizione di obiettivi annuali e un minimo di risorse).
XII Confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di
approfondimento, in merito alla evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del
settore;
XIII Realizzare una informazione reciproca in materia di Politiche del lavoro e di riforma del
sistema Socio- Sanitario-assistenziale-Educativo, anche al fine di individuare iniziative
nei confronti delle competenti autorità;
XIV Sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione e sul dialogo sociale europeo, nonché
individuare apposite forme finalizzate alla certificazione della corretta applicazione
contrattuale da parte delle cooperative operanti nel settore per gli usi previsti dalle
leggi e segnalare agli organismi competenti eventuali inadempienze.
XV Attivare iniziative e strumenti per favorire l'applicazione del CCNL anche utilizzando i
dati forniti dagli appositi Osservatori.
XVI Ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi realizzati, valutarne la rispondenza
al dettato del presente CCNL e trasmettere le valutazioni alle parti.
3 Il Comitato Misto Paritetico Nazionale per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra
stabilirà un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali (
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Coop Form Nazionali o Regionali ), sottoponendo le iniziative individuate in materia di
formazione alla valutazione da parte degli stessi Enti Bilaterali al fine di fruire delle
competenze e delle attività di tali Enti e di ottimizzare l'accesso e l'utilizzazione delle
relative risorse necessarie.
4 In caso di assenza o di inattività dei Comitati Misti Paritetici Regionali o per progetti che
interessano più ambiti regionali, il Comitato Misto Paritetico Nazionale può svolgere anche
funzioni di promozione delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi
dell’art.18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998.
5 Le parti convengono di definire entro sei mesi dalla firma del presente CCNL il
regolamento attuativo del Comitato Misto Paritetico Nazionale di cui al presente articolo.
6 Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/XVI) e per l’attività dell’Osservatorio
Nazionale il C.M.P.N. predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo alle parti le
corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento delle medesime, per il quale vi
sarà un particolare impegno da parte delle Associazioni Cooperative firmatarie del
presente contratto.
7 Il C.M.P.N. si attiverà per la costituzione presso lo stesso dell’Osservatorio Nazionale con
le seguenti caratteristiche e funzioni:
le parti stipulanti confermano la costituzione della Sezione Socio-Sanitaria –Assistenziale
–Educativa e di inserimento Lavorativo Cooperativo dell’Osservatorio Nazionale sulla
Cooperazione, previsto dal protocollo d’intesa interconfederale del 05.04.1990.
La sezione dell’Osservatorio è guidata dal comitato composto da sei (6) componenti
effettivi e sei (6) supplenti, nominato dalle parti stipulanti. La Sezione opererà secondo le
norme del regolamento approvato dal comitato di cui sopra fermo restando l’impegno ad
individuare le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa, nel quadro della integrazione
con l’Osservatorio Generale sulla Cooperazione secondo i piani di lavoro ai sensi del
precedente punto 6.
Le problematiche che potranno essere oggetto di ricerca ed analisi del settore della
cooperazione di cui trattasi sono di massima le seguenti:
a) presenza e sviluppo delle cooperative del settore nelle varie aree geografiche;
b) stato dei rapporti tra cooperative e pubbliche amministrazioni per l’insieme delle
questioni che attengono al settore di attività;
c) verifica dello stato di applicazione del CCNL e dello stato delle relazioni industriali e
sindacali;
d) applicazione delle leggi sociali e di norme in materia di condizioni di lavoro, sullo stato
della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro;
e) situazione del mercato del lavoro del settore, con analisi della struttura del medesimo
nonché di quella dell'occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di
inquadramento, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali nonché il
monitoraggio delle modalità applicative dell’art.1 comma 3;
f) andamento del lavoro interinale e dei lavori atipici nell'ambito delle norme stabilite dalla
legislazione e dalle intese tra le parti sociali.
g) qualità ed efficienza dei servizi nell’ambito del settore;
h) dinamiche contrattuali e del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e
contribuzione sociale e rispetto alle stazioni appaltanti.
Tutte le deliberazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio Nazionale saranno
trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni nonché il
loro eventuale utilizzo.
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B) Comitati Misti Paritetici Regionali
1. a livello regionale e, con accordo tra le parti a livello provinciale, le parti stipulanti
costituiranno i “ Comitati Misti Paritetici”, composti da 3 rappresentanti delle Associazioni
Cooperative e da 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, nonché eventuali
supplenti.
2. Compiti principali di tali comitati sono:
I. Attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per
favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie
alle imprese cooperative del settore.
II. Effettuare l’esame dell’andamento del mercato del lavoro, riferito al settore.
III. Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla
sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e
sviluppo Regionali, sottoponendo le iniziative individuate in materia di formazione alla
valutazione da parte degli stessi Enti Bilaterali al fine di fruire delle competenze e delle
attività di tali Enti e di ottimizzare l'accesso e l'utilizzazione delle relative risorse
necessarie.
IV. Svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione di tirocini
formativi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio
1998.
V. Svolgere le competenze specifiche di cui all'art. 2 del CCNL; in attesa di specifica
definizione e attivazione della sede (prov. o reg.) per l’espletamento del presente
compito, continuano a svolgere la propria funzione le Commissioni Paritetiche di cui
all’art.2 del CCNL 7/5/97.
VI. Presso tali Comitati avranno sede la Commissione di Conciliazione e i Collegi Arbitrali
secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 39.
3 I Comitati Misti Paritetici Regionali coordineranno la propria attività con il Comitato Misto
Paritetico Nazionale stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti
Bilaterali Confederali Regionali Coopform , in merito alle iniziative individuate e
sviluppando quei compiti previsti per il C.M.P.N. che hanno attinenza con lo specifico
territorio.
4 Le parti convengono di definire entro sei mesi dalla firma del presente CCNL il
regolamento attuativo dei C.M.P.R. in coerenza con quello Nazionale di cui al presente
articolo.
5 Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/VI) e per l’attività dell’Osservatorio
Regionale il C.P.M.R. predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo alle parti le
corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento delle medesime, , per il quale vi
sarà un particolare impegno da parte delle Associazioni Cooperative Regionali.
6 I C.M.P.R. si attiveranno per la costituzione presso gli stessi degli Osservatori Regionali
aventi analoghe competenze con l’Osservatorio Nazionale.
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Art. 10 – Struttura della contrattazione
In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei
Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della
contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
1. Il Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimenti.
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di
definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si
svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del
livello di contrattazione integrativa.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di
inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi.
Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica
dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle
tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle
prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo.
Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
- disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;
- inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti
al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma 1, la norma
di cui al comma 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla presentazione della
piattaforma medesima.
Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del
presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte
datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le
OO.SS. dei lavoratori.
In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così
di anno in anno.
c. Indennità di vacanza contrattuale.
A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta
disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 1 della lett.
b, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogata a tutti i lavoratori un'indennità
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di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi
sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso
d'inflazione programmato.
2. Il Contratto Territoriale
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il
perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del
mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o subregionale o regionale; tali livelli
sono tra loro alternativi.
Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del
contratto nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche
clausole di rinvio previste dal presente contratto ed ha competenza nel definire l’Elemento
Retributivo Territoriale.
In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto Territoriale sono
esclusivamente le seguenti:
a) definizione delle modalità atte a permettere l’accesso delle lavoratrici e dei lavoratori
interessati all’attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nel
rispetto di quanto previsto dall’ art.69;
b) utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio (art.46);
c) attività di soggiorno (art.82);
d) inquadramento profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi
del sistema di classificazione di cui all’art.47, garantendo la coerenza con lo stesso;
e) Elemento Retributivo Territoriale.
L’Elemento Retributivo Territoriale è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese
del territorio coinvolto, in termini di produttività, qualità o altro dato denotante la competitività,
l’efficienza e l’efficacia dei servizi svolti. Pertanto al fine della definizione di tale elemento
territoriale le parti valuteranno in particolare gli andamenti di tutti o alcuni dei seguenti
indicatori determinati nella loro dimensione regionale e valutati anche alla luce di eventuali
specificità territoriali, rilevati dai corrispondenti Osservatori Regionali:
1)differenza media percentuale tra le basi d’asta e l’incremento determinato dal CCNL;
2)rapporto fatturato/occupato, tenendo conto delle dinamiche occupazionali;
3)rapporto fatturato/costo del lavoro;
4)tempi medi di pagamento da parte della committenza;
5) durata media degli appalti;
6) gamma di tipologie di servizio offerte e di professionalità impiegate;
7) eventuali ulteriori indicatori potranno essere definiti nel confronto regionale di cui di seguito
nel presente articolo.
L’erogazione dell’Elemento Retributivo Territoriale avrà, quindi, le caratteristiche di non
determinabilità a priori e di variabilità e, in quanto incerta nella corresponsione e
nell’ammontare, sarà utile per l’applicazione del particolare regime contributivo di cui all’art. 2
della legge 23 maggio 1997 n.135 e successive integrazioni.
Lo stesso Elemento Retributivo Territoriale sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di
erogazione, poiché la correlazione ai risultati conseguiti è assunta dalle parti quale parametro
di definizione per la corresponsione e l’ammontare.
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La titolarità del contratto territoriale è delle rispettive rappresentanze territoriali delle parti
firmatarie del presente contratto.
Le piattaforme rivendicative per la contrattazione di secondo livello,ai sensi del presente
rinnovo contrattuale, saranno predisposte e fatte pervenire dalle Organizzazioni Sindacali
titolari alle rispettive rappresentanze delle Associazioni Cooperative non prima del 1 gennaio
2005.
Il contratto territoriale non potrà produrre effetti economici anteriori a tale data.
Entro il 1 novembre 2004, ove non si sia già provveduto, a livello regionale, in appositi incontri
tra le OO.SS. e le Associazioni Cooperative si procederà alla definizione degli ambiti
territoriali per i quali verranno predisposte le piattaforme rivendicative.
Nell’ambito degli stessi incontri potranno essere concordati ulteriori indicatori, oltre quelli già
indicati ai punti da 1 a 6, atti a favorire la definizione dell’Elemento Retributivo Territoriale.
Nel caso di decisione di ambito provinciale e/o subregionale per la predisposizione delle
piattaforme, verranno previsti modi e strumenti per un coordinamento regionale delle varie
fasi negoziali.
L’impegno comune delle parti è che il confronto sulle piattaforme rivendicative e la
conclusione dello stesso, si realizzi nei tempi più celeri possibili, garantendo per i primi 60 gg.
dalla presentazione, che le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne’ procederanno ad
azioni dirette.
Qualora si creassero nel confronto condizioni di non realizzazione degli Accordi le parti
congiuntamente possono richiedere la mediazione da parte rispettivamente della struttura
nazionale per le contrattazioni regionali e delle strutture regionali per contrattazioni provinciali
o subregionali.
Il contratto di secondo livello avrà durata quadriennale e si intenderà tacitamente rinnovato
qualora non sia disdettato almeno due mesi prima della sua scadenza.
Il contratto di secondo livello può prevedere procedure di monitoraggio di alcuni istituti e degli
effetti dell’accordo stesso da affidare agli Osservatori competenti.
Le parti ribadiscono infine che le condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi
effettuati in ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente Contratto e
dai contratti di secondo livello vigenti per lo stesso territorio, salvo quanto previsto dall’art.76.
Dichiarazione a verbale congiunta
Le OO.SS. nel caso di decisione di ambito di contrattazione di secondo livello, provinciale e/o
sub-regionale, per la predisposizione delle piattaforme, si impegnano a presentarle in tutta la
realtà regionale.
In caso di mancato rispetto del precedente impegno da parte delle OO.SS., le Associazioni
cooperative assumeranno un orientamento teso a favorire omogeneità territoriale.
Art. 11 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali.
In attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n. 146 e dalla legge 83/2000, le parti
individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali:
- le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica
e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a:
- persone non autosufficienti;
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- minori;
- soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
garantiti.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito
del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra
individuati.
A livello aziendale potranno, inoltre, essere definite altre tipologie di servizio cui applicare la
normativa del presente articolo.
Nota a verbale:
Le parti si impegnano, entro 6 mesi dalla firma del presente ccnl, a definire un accordo sulla
regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L.146/90 e successive modificazioni.
Art. 12 - Procedure per la prevenzione del conflitto.
Le parti sottolineano l'importanza di una coerente applicazione delle procedure previste
dal titolo 8 del protocollo 5.4.90 tra le centrali cooperative e le OO.SS. Nello specifico le
parti firmatarie su richiesta motivata di almeno una delle stesse, si riuniranno entro 30 gg. dal
ricevimento della richiesta per fornire interpretazione autentica sulle norme definite dal
presente CCNL.
Art. 13 - Pari opportunità tra uomo e donna.
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della legge n. 125/91 è costituito a livello
nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da una
componente designata da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di componenti in rappresentanza delle centrali cooperative, tra le quali individuare
la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari
opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e
caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
Le associazioni cooperative assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro
funzionamento. Nell'ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del
finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le pari opportunità.
Le finalità dei Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla
legge di riferimento. I comitati costituiti al livello territoriale opereranno sulla base delle
21
indicazioni che perverranno dal Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna
nazionale che verrà istituito entro 6 mesi dalla data della stipula del presente CCNL.
Art. 14 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche.
Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da
struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da
tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si
impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla legge n. 162/90.
Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non
maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti
previsti dal presente contratto.
Art. 15 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap.
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di
handicap si fa riferimento alla legge 5.2.92 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione e i diritti delle persone handicappate. La fruizione dei permessi di cui ai commi
2 e 3 dell’art.33 della stessa legge non comporta una contestuale riduzione proporzionale
delle ferie e della tredicesima.
Art. 16 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato ai
sensi della legge n. 266/91.
Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e in considerazione di
quanto previsto dalla specifica legge quadro n. 266/91, convengono che le lavoratrici e i
lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o
delle turnazioni previste dal presente CCNL.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI
Art. 17 - Rappresentanze sindacali.
Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU
(RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo d'intesa
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sottoscritto tra LEGACOOP, Confcooperative, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13.9.94 che
costituisce parte integrante del presente CCNL.
Ad integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti
le RSU, convengono quanto segue:
a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75
addette/i;
b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150
addette/i;
c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a
200 addette/i;
Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle cooperative
e nelle società collegate sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono
previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n.
300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della
legge medesima.
A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza
oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al
comma precedente.
Art. 18 - Permessi per cariche sindacali.
Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati direttivi delle OO.SS. nazionali, regionali o
provinciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della legge
n. 300/70 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal
lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette.
I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle
organizzazioni predette all'azienda da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.
Art. 19 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive.
Per il collocamento in aspettativa di lavoratrici e di lavoratori chiamate/i a ricoprire
cariche pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali e
per la concessione di permessi alle lavoratrici e ai lavoratori chiamate/i a funzioni pubbliche
elettive, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 300/70.
23
Art. 20 - Assemblea.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo
stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'azienda cooperativa dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle
assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o
gruppi di essi/e, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle RSU di cui
all'art. 17 del presente CCNL e nella misura massima di 2 ore annue dalle OO.SS.
firmatarie del presente CCNL.
In assenza delle RSU le 12 ore annue di assemblea, sono indette dalle RSA unitamente alle
OO.SS. firmatarie del contratto.
Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva
comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel
rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini esterni dei
sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere
effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.
Art. 21 - Affissione.
E' consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente
contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei
responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del
lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente
consegnate alla Direzione aziendale.
Art. 22 - Contributi sindacali.
Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per
la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la
delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate in forma scritta, alla
cooperativa di appartenenza e alla OO.SS. interessata.
Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli
addetti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate entro il 10° giorno del
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mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con
accompagnamento di distinta nominativa.
La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del
personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.
Titolo IV – TIPOLOGIE,ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 23 - Assunzione.
Con l'obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del
personale che appartiene ai settori di intervento, l'assunzione al lavoro deve essere
effettuata in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia.
All'atto dell'assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto
segue:
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- il livello di inquadramento cui viene assegnata o assegnato;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- tutte le eventuali altre condizioni concordate.
Prima dell'assunzione in servizio, la cooperativa potrà accertare l'idoneità fisica
attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle
lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l'utenza.
L'assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente
con quanto previsto dalle leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra le parti.
Le parti, in considerazione della specificità dell’attività svolta, confermano che le assunzioni
relative al personale sotto indicato non concorrono a determinare la base di computo, in caso
di reintroduzione di “quote di riserva” così come in passato previste dall’art. 25, legge 23.7.91
n. 223 :
assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale
addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, animatrice/ore senza
titolo, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida,
operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, autista soccorritrice/ore,
educatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore
socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o
coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di
programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/ere
generica/o, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, assistente all'infanzia
con funzioni educative, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto
25
con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale,
assistente sociale, fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista,
infermiere, consigliere di orientamento, capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o
servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore, coordinatrice/ore di unità
operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico,
responsabile di area aziendale, responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore
aziendale.
Art. 24 - Documenti di lavoro.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 e dalla legge 4 giugno
1968 n.15 e successive modificazioni e/o integrazioni,all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il
lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti:
- scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di
iscrizione al collocamento);
- stato di famiglia;
- residenza anagrafica;
- libretto di idoneità sanitaria (ove previsto);
- fotocopia di codice fiscale;
- fotocopia documento di riconoscimento valido;
- certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se obbligatorio);
- eventuale libretto di pensione;
- certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica.
E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge.
La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati
forniti all'atto dell'assunzione.
Art. 25 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto,
ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 del 28.2.87, l'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e
successive
modifiche e integrazioni, all'art. 8 bis del DL 29.1.83 n. 17, convertito con modificazioni della
legge 25.3.83 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della cooperativa e al
fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con
attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità
di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale
programmato di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della
cooperativa anche in collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubbliche o private;
26
d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico- pedagogica,
assistenziale, nonché‚ promozionale, anche in collaborazione con ASL, Province, Regioni,
Comuni, Ministeri o altri Enti e inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di
specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non
retribuito concesso dalla cooperativa;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto,
sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da
parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte
dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa
non retribuita, infortunio, permessi, servizio militare, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art.1 L.381/91 il cui
protetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo
indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c) g) ed h.
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato
per cooperativa.
Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono
ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di
lavoro stagionale e a termine.
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze
stabili dell'organico.
Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente
articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui
all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto
sulla coerenza delle motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente
possibili previa intesa tra le parti al livello aziendale.
ART.26 Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs n°61/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni ha la funzione di:
cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in
genere;
favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della
ferme restando le esigenze della cooperativa.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato nelle seguenti forme :
- di tipo orizzontale,
- di tipo verticale,
consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori,
27
- di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In relazione a questa
forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la maggiorazione del 10% prevista dalla
precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra
fissa pari all’importo erogato a tale titolo con l’ultima mensilità.
Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della
volontarietà di entrambe le parti.
Le parti, ai fini della applicazione del comma 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo
parziale) dell’art.5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue:
-
rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui
all’art.9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza
potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria
tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente
l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere
concluso entro dieci giorni.
Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di
assunzioni a tempo pieno.
Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o
A)
Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati:
l’eventuale periodo di prova;
e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese, all’anno;
ai sensi dell’art.2 comma 2 del Dlgs n°61/2000, la durata della prestazione lavorativa
la qualifica assegnata.
B)
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale
I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da
ritenersi validi.
E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un
numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al
31/12 dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B”
di cui all’art. 1 L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste paritetici.
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio
le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità
della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia
nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva
od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti la
attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il
raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro
spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai
chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico
produttive, nell’ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per un aumento delle
ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà
valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale
consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro
La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
28
supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale
individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un
anno (o al valore equivalente come media).
C)
tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale
rifiuto, adeguatamente motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi
del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella
misura massima del 50% dell’orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale,
fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di
lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un
massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle
recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai
sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del Dlgs n° 61/2000 e quindi comprensiva di tutti gli
effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali pari al 27% della retribuzione oraria globale
dovuta di cui all’art.74.
Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti
causali obiettive:
- garantire la continuità delle prestazioni all’utenza;
- punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è
ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e
contrattuale prevista per tale istituto.
Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a
D)
successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e
formalizzato con apposito patto scritto,occasione nella quale è possibile per il lavoratore
richiedere l’assistenza di un componente dell’RSA da egli indicato,ha il potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in caso di tipo di
contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo
parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un
arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all’anno, e in caso di tempo parziale
misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate
all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza
definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese
della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario
mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla
retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale
sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate
nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale.
Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale
per ogni giornata interessata.
Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del Dlgs n°61/2000 e
E)
apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole
elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa
(prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista). Qualora
vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo
superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una
maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui
sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una
maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite,con
29
lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste
dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione
lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D).
Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi
dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del
datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma
scritta, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate
ragioni1. gravi esigenze di carattere familiare; 2. esigenze di tutela della salute certificate dal
competente servizio sanitario pubblico; 3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa
subordinata o autonoma; 4.attività di studio e formazione di cui all’art. 68 e art. 69 del
presente CCNL. Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili
con quanto concordato nel patto citato.
E’ data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere
alla denuncia delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il
periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte
F)
L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno
argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per
quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
Le novità introdotte nel presente articolo rispetto all’art. 26 del CCNL 8/6/2000 entrano in
vigore dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente contratto.
Impegno tra le parti
Le parti, dandosi reciprocamente atto che il presente articolo viene definito sulla base
dell’attuale regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale definite con il Dlgs
61/2000 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a definire le opportune
armonizzazioni o variazioni al testo dello stesso articolo in caso di modifiche della citata
regolamentazione legislativa entro un mese dalla loro adozione.
La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 74.
Art. 27 -Contratti di formazione e lavoro (CFL). e contratto di inserimento
Per l'assunzione di personale con CFL si fa riferimento all'accordo interconfederale del
5.10.95 intercorso in materia.
In riferimento a quanto previsto nella apposita tabella allegata a tale accordo, concernente i
livelli da escludersi e l'individuazione delle professionalità intermedie ed elevate, in
considerazione dei contenuti del presente CCNL, la sezione relativa risulta così modificata:
- professionalità da escludersi: quelle relative ai livelli 1°, 2°, 3°;
- professionalità intermedie: quelle relative ai livelli 4°, 5°;
- professionalità elevate: quelle relative ai livelli 6°, 7°, 8°, 9°, 10°.
Nota a verbale:
il presente articolo mantiene i propri effetti secondo le condizioni previste dall’accordo
interconfederale in materia sottoscritto il 23 ottobre 2003
per quanto riguarda la normativa sul contratto di inserimento prevista dalla dlgs.276/03 art.54,
si fa riferimento all’accordo interconfederale del 11 febbraio 2004, che si allega.
30
Art. 28 - Apprendistato.
A)
Finalità dell’Istituto
1. Considerato il comune interesse all’utilizzo dell’istituto, le parti nel ritenere che tale
tipologia di impiego rientri nell’ambito del confronto sul mercato del lavoro,
convengono sull’utilità della diffusione del suo utilizzo, in un quadro che consenta di
promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità nel realizzare quanto previsto
dall’art. 1 della L. 381/91 in materia di promozione umana e di integrazione sociale dei
cittadini.
Preso atto della rivalutazione conseguita dall’istituto a seguito del Patto per il lavoro
del 24 settembre 1996 e della legge 19 luglio 1997 n. 196, le parti riconoscono in tale
tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili
allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema
scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la
disciplina contrattuale, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti
per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da
perseguire per rispondere adeguatamente alle esigenze delle aziende dei settori
rappresentati e consentire da parte degli apprendisti l’acquisizione di professionalità
conformi.
B) Ammissibilità
1. L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese del secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo livello della classificazione del personale
di cui all’art. 47.
2. Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 16 secondo comma della legge n.
196/1997 è consentito instaurare rapporti di apprendistato anche con soggetti in
possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei
rispetto all’attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto
3. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al
50% della prestazione di cui all’art. 51 primo comma del presente CCNL, fermo
restando le ore di formazione medie annue di cui alla normativa vigente e la durata di
cui alla successiva lettera D
C) L
imiti numerici e di eta’ per l’assunzione
1. Considerato che la legge n° 196 del 1997 prevede la partecipazione degli apprendisti
alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che le
31
imprese hanno facoltà di occupare non può superare quanto previsto dalla normativa
vigente.
2. Ai sensi del primo comma dell’art.21 legge 28 Febbraio 1987 n. 56 è tuttavia
consentita l’assunzione fino a tre apprendisti anche nelle imprese che abbiano meno
di tre lavoratori qualificati o specializzati.
3. In applicazione di quanto previsto dall’art.16 primo comma della legge n. 196/1997
possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non
superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate dal citato primo comma dello stesso
art.16. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di
due anni.
D)
Durata dell’apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire alla
scadenza dei termini di seguito indicati :
II, III, IV livello
36 mesi
V, VI livello
24 mesi
VII, VIII livello
18 mesi
Per gli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente contratto
valgono le precedenti disposizioni dell’accordo in essere. Per gli operatori del IV livello se
in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alla attività da svolgere il
rapporto di apprendistato avrà una durata inferiore di sei mesi.
2 Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso
settore e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo
prescritto del presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore a
diciotto mesi.
3 Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso
gli Istituti di formazione o altri enti riconosciuti dalle Regioni in tal senso, si cumulano
ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
4 Nel caso di apprendista minore, l’impresa si impegna ad informare periodicamente,
comunque a intervalli non superiori a sei mesi, la sua famiglia o chi esercita
legalmente la patria potestà, dei risultati dell’addestramento.
5 L’impresa si impegna alla verifica intermedia con l’apprendista circa l’andamento
dell’impegno formativo di questi.
32
6 L’impresa comunicherà all’apprendista la conferma o meno del rapporto di lavoro 2
mesi prima della conclusione del contratto stesso. In caso di conferma, l’apprendista
sarà assegnato alla qualifica per la quale ha compiuto l’apprendistato.
7 Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata idonea certificazione di
avvenuta formazione.
E)
Assunzione
Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione della
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, al quale dovrà precisare le
condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il percorso formativo in cui saranno
impegnati e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
F)
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in :
- 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli II, III e IV;
- 45 giorni di lavoro effettivo per i livelli V e VI;
- 60 giorni di lavoro effettivo per i livelli VII e VIII;
durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso.
G)
Tutor
Per quanto concerne la figura del tutor e dei suoi compiti si fa riferimento allo specifico
Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000.
H)
Trattamento normativo
1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento
normativo previsto dal presente contratto.
2. Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell’orario normale di lavoro.
I)
Trattamento economico
La retribuzione degli apprendisti risulta determinata dalle percentuali dei minimi
contrattuali conglobati mensili di cui all’art.75, come dalla seguente tabella:
Livello
apprendistato
II metà periodo di
apprendistato
I metà periodo di
II, III, IV 80 90
V, VI 85 95
VII, VIII 90 95
33
Per gli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente contratto
valgono le precedenti disposizioni degli accordi in essere.
L)
Durata impegno formativo
La durata dell’impegno formativo dell’apprendista, correlata alla tipologia del titolo di
studio o dell’attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, è
così convenuta in ore medie annue:
TITOLO DI STUDIO DURATA
Scuola dell’obbligo 120
Attestato di qualifica 100
Diploma di scuola media superiore 80
Diploma universitario o laurea 60
Nel secondo livello di contrattazione potranno essere stabiliti una durata e differente
impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed
esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze
determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
E’ facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli
anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di
lavoro.
M)
Contenuto della formazione
1. Salvo quanto previsto dagli specifici decreti ministeriali emanati od emanandi in
attuazione di quanto previsto dall’art.16 secondo comma legge 196/1997, i
contenuti delle attività formative esterni all’azienda saranno quelli elaborati a titolo
sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.
2. Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a
carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnicoscientifico
ed operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla
comprensione dei processi lavorativi. In particolare:
A) Le attività formative per gli apprendisti di cui all’art. 2 lettera a) del Decreto
Ministero del Lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire i seguenti obiettivi
formativi articolati in quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- le misure collettive di prevenzione e sicurezza ed ai modelli operativi per la
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
34
B) I contenuti di cui all’art. 2 lettera b) dello stesso Decreto Ministero del Lavoro
8 aprile 1998, e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro
dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della
professionalità;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro
(attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il consolidamento e l’eventuale recupero di conoscenza linguistico –
matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali e
professionalizzanti.
3 Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide ai fini
della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra gli Enti pubblici
territoriali e le Associazioni territoriali datoriali e/o sindacali.
Le parti si impegnano altresì ad intervenire nei confronti del Ministero del Lavoro
affinché le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, qualora
non abbiano potuto ricevere l’offerta formativa dalle Regioni, mantengano le
agevolazioni contributive connesse all’assunzione di apprendisti.
N)
Estinzione del rapporto
1. Ai sensi dell’art.19 legge 19 gennaio 1955 n. 25, qualora al termine del periodo di
apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art.2118 del Codice Civile,
l’apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di
idoneità e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di
servizio del lavoratore.
2. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni alla competente Sezione
Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
3. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione
Circoscrizionale i nominativi degli apprendisti, dei quali per qualunque motivo sia
cessato il rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
o)
Disposizione finale
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato o di
istruzione professionale, le parti faranno espresso riferimento alle disposizioni di legge e
regolamenti vigenti in materia.
In caso di modifica delle stesse l’adeguamento sarà automatico tranne che per le parti
rinviate alla contrattazione collettiva per le quali si procederà a specifico incontro tra le
parti entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dispositivo.
35
Articolo 29 Lavoro ripartito
1) Definizione, costituzione e svolgimento
Il contratto di lavoro ripartito (o “job sharing”) consiste in un contratto di lavoro subordinato
con il quale due o più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa.
Il contratto di lavoro ripartito, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e
la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si
prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per
gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione
ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro sempre
garantendo la prestazione lavorativa complessiva loro assegnata.
I lavoratori devono informare preventivamente per iscritto il datore di lavoro dell’esercizio
delle possibilità di sostituzione o della modifica consensuale di distribuzione dell’orario di
lavoro di cui al comma precedente sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore. Il termine di
preavviso sarà indicato negli accordi di cui al comma precedente.
Negli accordi individuali di sottoscrizione del contratto di lavoro ripartito, saranno indicate le
modalità attraverso cui i coobbligati realizzeranno l’impegno alla esecuzione dell’intera
prestazione lavorativa.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano, in quanto
compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.
2)Trattamento economico e normativo
La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro
effettivamente prestato.
Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra
prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene
effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno,
con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato.
Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto
contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le
mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori.
Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale
retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle
ultime quattro settimane lavorate.
Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o
straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a
causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di
lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro
settimanale.
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Articolo 30 Telelavoro
1. Definizione
Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio
della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione
con la sede del datore di lavoro.
2. Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai
rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il
telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di
instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di
assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di
trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni
lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o
modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali,
e la loro quantificazione.
e) applicazione del presente CCNL.
La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che
ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro
assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro
concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o
trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3 Postazione di lavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e
seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La
scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta
proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e
comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale
(linea ISDN e/o accesso ad Internet).
Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di
Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora
non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare i sede la
lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4 Collegamenti telefonici
Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle
specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
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Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di
bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea
dedicata.
5 Arredi
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo ecc.. rispondenti a criteri
ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla
specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6 Orario
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della
lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a
discrezione della lavoratrice/lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le
parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per
comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore
giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione,
comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono
da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici
aziendali o in trasferta.
7 Comunicazione, informazione.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e
di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento
telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso
di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno
alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente
nell’organizzazione.
8 Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico/organizzativo la
telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo
svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli
effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di
lavoro di cui al comma 6.
9 Diritti sindacali
Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso
alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica
o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a
consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo;
alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti
di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea della
telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del
presente CCNL.
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10 Controlli a distanza
IL datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le
modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro
svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola
lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati
alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A. o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle
OO.SS. Firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della
Legge n.300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le
modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo;
fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con
congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
11 Sicurezza
La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle
precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento delle postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (Dlgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni)
l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad
opera del responsabile alla sicurezza della cooperativa di appartenenza. Alla relazione
tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
E’ facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del
rappresentante dei lavoratori della sicurezza
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. 626/94, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in
prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni
relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a
sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a
persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12 Riservatezza
A norma di legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta
riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema
informativo aziendale.
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Articolo 31 – Lavoro temporaneo
Per l’assunzione di personale con contratto di lavoro temporaneo le parti recepiscono i
contenuti dell’accordo interconfederale del 23 luglio 1998 intercorso in materia, che fa parte
integrante del presente CCNL.
Le parti si impegnano a definire nell’ambito del prossimo rinnovo del CCNL le apposite
modifiche in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 32 - Periodo di prova.
L'assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un
periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti
periodi:
1° 30 gg. di effettiva prestazione
2° 30 gg. di effettiva prestazione
3° 30 gg. di effettiva prestazione
4° 30 gg. di effettiva prestazione
5° 60 gg. di effettiva prestazione
6° 60 gg. di effettiva prestazione
7° 60 gg. di effettiva prestazione
8° 180 gg. di effettiva prestazione
9° 180 gg. di effettiva prestazione
10° 180 gg. di effettiva prestazione
Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di relativa indennità.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente
contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e
al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di
ferie, di 13a e di trattamento di fine rapporto.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice e il
lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in
grado di riprendere il servizio entro 60 giorni.
Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro,
la lavoratrice e il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.
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Art. 33 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Salvo l'ipotesi di cui al punto e) dell'art. 37 il contratto di impiego a tempo indeterminato non
può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in
giorni di calendario, come segue:
liv. 1/2/3/4 liv. 5/6/7 liv. 8/9/10
per anzianità di servizio
fino a 3 anni 15 gg. 45 gg. 90 gg.
per anzianità di servizio
oltre i 3 anni 30 gg. 60 gg. 120 gg.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso
deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di
mancato preavviso.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non
compiuto.
Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà alla
lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la
distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle
proprie esigenze.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Art. 34 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro.
All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda cooperativa riconsegnerà
alla lavoratrice e al lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati e di essi la
lavoratrice e il lavoratore rilasceranno regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda cooperativa dovrà rilasciare a
richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del
rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dalla stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore.
Art. 35 - Trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge n. 297/82.
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Art. 36 - Mobilità e trasferimenti.
Per mobilità temporanea si intende:
- la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili;
- utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel rispetto delle
attribuzioni spettanti alle singole posizioni personali.
Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire
trasferimento definitivo.
In sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all'art. 10, verranno verificati i processi di
mobilità posti in atto, con particolare attenzione a quelli con carattere definitivo attuati ai
sensi dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300.
Art. 37 - Cambi di gestione.
Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite
contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione,
allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale,
viene concordato quanto ai seguenti punti.
A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima
dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle
RSU.
L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima
del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa
l'inizio della nuova gestione.
Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle
norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.
B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste
e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni
previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte
dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto
previsto al successivo punto d).
Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto
delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto o convenzione medesimi.
C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o
convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato
applicazione, l'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza
maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto o
convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire
l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto.
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D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del
servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul
dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le
opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.
Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda
eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.
ART.38 Conciliazione in sede sindacale
1.Ai sensi di quanto previsto dagli artt.410 e seguenti del
codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 80 e
dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o
plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi
comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di
applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione
in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da
esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i
Comitati Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni
Cooperative, o presso le Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alla
quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato.
2.La Commissione di cui al punto 1) è composta:
a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle
Cooperative;
b) per gli addetti, da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale, firmataria del
presente contratto, competente territorialmente a cui l’addetto aderisce o conferisce
mandato.
3.Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi
rappresentare o assistere da una organizzazione sindacale cui
aderiscono o conferiscono mandato.
4.La parte interessata alla definizione della controversia è
tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione
Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il
decorso di ogni termine di decadenza.
5.L’Associazione delle Cooperative ovvero l’Organizzazione
Sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la
controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR,
trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a
certificare il ricevimento.
6.Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione
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provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla
convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il
tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine
suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di
conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art.410 bis del c.p.c..
7.Il termine previsto dall’art.410 bis del c.p.c. decorre dalla
data di ricevimento o di presentazione da parte dell’Associazione delle Cooperative o
della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
8.La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di
conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del c.p.c. e successive modificazioni
e/o integrazioni.
9.Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo
viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:
a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale
fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;
b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;
c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;
d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate;
e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui
concordano.
Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto
in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la direzione provinciale del
lavoro.
10.Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono
richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli
effetti del combinato disposto dagli art.2113 comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. e
successive modificazioni e/o integrazioni.
11.Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non
costituiscono interpretazione autentica del contratto.
12.In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una
controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa,
questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
13.Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle
controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15/7/66 n° 604, ed alla
legge 20/5/70 n°300 e successive modifiche; in attesa della conclusione della
procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l’addetta/o resta
sospesa/o senza diritto alla retribuzione.
14.Per territorio di riferimento si intende quello dove la
lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.
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Art.39 Arbitrato
1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art.( nuovo articolo) del
presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo
espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto
previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura
civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le
norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo.
2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente
tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà
presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce
mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a
mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla
conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare
la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima
udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di
rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino
al giorno antecedente alla prima udienza.
3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero
dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a
cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente,
nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal
Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di
una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di
conciliazione.
4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di
convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo
modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei
procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.
5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data
della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la
facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in
relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
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7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della
legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le
proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt.
412 ter e quater del c.p.c.
Titolo V - COMPORTAMENTI IN SERVIZIO
Art. 40 - Comportamento in servizio.
La lavoratrice e il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve
impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo con
criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale e
alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
Art. 41 - Ritardi e assenze.
Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che
la lavoratrice e il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o
dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia
possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell'importo della
retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.
I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria e ingiustificata sono oggetto di sanzioni
disciplinari di cui all'art. 37 e comportano la perdita della relativa retribuzione.
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari.
Indicazione dei provvedimenti disciplinari.
In conformità all'art. 7 della legge n. 300/70 le mancanze della lavoratrice e del
lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- licenziamento.
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
L'azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun
provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
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Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la
lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.
Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia ritenuto valide le
giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice
o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone
motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della
presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.
Ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale
sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche
per mezzo della O.S. alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite la direzione provinciale del Lavoro competente , di un Collegio di Conciliazione e di
Arbitrato, composto da 1 rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro da
scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione
provinciale del lavoro competente.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora l'azienda cooperativa non provveda entro 10 giorni dall'invito della direzione
provinciale del lavoro competente a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio
di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro
applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle
infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.
Nel caso di persone svantaggiate le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno essere
individualmente armonizzati con i programmi personalizzati di risocializzazione.
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari.
A) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il
richiamo verbale.
B) Rimprovero scritto.
E' un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità
inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in
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prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi
provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a
1 giorno.
C) Multa.
Vi si incorre per:
- inosservanza dell'orario di lavoro;
- assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al
5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale
scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di
sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non
abbiano arrecato danno;
- mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito
telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.
L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto
alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.
Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti
dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un
massimo di 4 giorni.
D) Sospensione.
Vi si incorre per:
- inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni
emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e
nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante
dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3)
del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca
recidiva;
- assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i
colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della
persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la
lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
48
E) Licenziamento.
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione
del rapporto di lavoro:
- assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i
festivi o le ferie;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei
lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla
sicurezza degli ambienti affidati;
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione
inerente all'assunzione;
- azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione
dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della
lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o
fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
Art. 43 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro
con l'utenza.
La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con
l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5, legge 13.5.85 n. 190 verrà coperta da apposita polizza
di responsabilità civile stipulata dall'impresa.
Art. 44 - Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori.
L'impresa, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicurerà l'assistenza in sede
processuale alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di
fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e/o all'adempimento dei compiti d'ufficio,
49
in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché
non vi sia conflitto di interesse con l'impresa, ferma restando la responsabilità personale per
colpa grave e/o dolo.
Art. 45 - Ritiro della patente.
Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è
tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il
licenziamento in tronco sia dall'autorità ritirata la patente necessaria per l'esercizio della
propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9
mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.
Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo
accordo tra le parti in sede aziendale, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso
percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio.
Art. 46 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio.
L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà materia del contratto
territoriale di cui all’art.10 punto 2. Vengono fatte salve, sino alla stipula del contratto
territoriale, eventuali condizioni determinate in sede di confronto applicativo aziendale ai sensi
dell’art.10 comma 3 del CCNL 7/5/97 al fine della verifica delle esigenze e dei relativi
interventi.
Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 47 - Inquadramento del personale.
L'inquadramento del personale è determinato in relazione alle mansioni effettivamente
svolte.
Durante il processo di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate l'inquadramento
professionale deriva da una valutazione congiunta sia delle capacità professionali
espresse sia del raggiungimento degli obiettivi terapeutico-riabilitativi professionali.
Al termine del processo d'inserimento lavorativo l'inquadramento professionale è
determinato esclusivamente in base alle mansioni svolte e al ruolo effettivamente ricoperto.
I profili professionali sotto illustrati hanno carattere esemplificativo.
1° livello.
Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali,addetta/o
all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.
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2° livello.
Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina.
3° livello.
Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o all'infanzia con
funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi
tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti
definita/o non formata/o.
4° livello.
Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore,
autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente
domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di
base o altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore
di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida.
5° livello.
Educatrice/ore senza titolo, capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei
servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o
altrimenti definita/o coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida
con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/e
generica/o, assistente all'infanzia con funzioni educative, operatrice/ore
dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto operatrice/ore dei servizi informativi e di
orientamento.
6° livello.
Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa,
educatrice/ore professionale, assistente sociale, infermiere, capo cuoca/o-dietista,
fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi
informativi e di orientamento.
7° livello.
Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici,educatrice/ore
professionale coordinatrice/ore.
8° livello.
Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o,sociologa/o,
pedagogista, medico.
9° livello.
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Responsabile di area aziendale, psicologa/o - sociologa/o - pedagogista -medico se in
possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo.
10° livello.
Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente CCNL si attueranno
le suddette modifiche.
Nota 1
Per quanto riguarda i profili professionali non specificatamente individuati nei livelli sopra
indicati si fa riferimento all’art.10 punto 2 lettera d)
Nota 2.
Con riferimento ai livelli 7° e 8° gli specifici inquadramenti del personale sono
demandati al rapporto tra le parti in sede aziendale in relazione alla natura semplice o
complessa delle strutture operative.
QUADRI
A) Definizione.
Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della
categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della
cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione
degli obiettivi dell'impresa.
Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di
responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e
integrati in armonia con la legge 13.5.85 n. 190.
B) Procedure per l'individuazione.
L'individuazione e l'inserimento nelle area quadri verranno effettuati dalle cooperative
nell'ambito delle lavoratrici e dei lavoratori con funzioni direttive di cui ai livelli, 8°, 9°, 10°,
del presente articolo.
Tale individuazione avverrà all'interno dello specifico sistema organizzativo e
professionale sarà riferita al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio soggettivo della
professionalità espressa.
In tale senso non vi è coincidenza automatica fra appartenenza ai suddetti livelli e
appartenenza all'area quadri.
52
L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata alla lavoratrice e al lavoratore,
mediante lettera (previa accettazione da parte dell'interessata e dell'interessato) che
specificherà ruolo, responsabilità, funzione e retribuzione.
C) Assegnazione non definitiva di mansioni.
In attuazione degli artt. n. 5 della legge n. 190/85 e n. 1 della legge n. 106/86
l'assegnazione temporanea a un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di
una lavoratrice o di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà
diritto al riconoscimento della qualifica di quadro solo dopo un periodo di 6 mesi di copertura
del ruolo stesso.
D) Formazione professionale.
Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento delle
aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si
impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o
aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle
esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.
E) Retribuzione.
La retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri è costituita, oltre che da quella di
competenza del livello di appartenenza, da una indennità di funzione, con decorrenza dalla
data di riconoscimento della qualifica di quadro. L'indennità sarà mensile minima e
articolata nelle seguenti fasce:
8° LIVELLO €. 77,47
9° LIVELLO €. 154,94
10° LIVELLO €. 232,41.
La collocazione dei quadri donne e uomini all'interno delle rispettive fasce verrà attuata
dall'impresa, tenuto conto degli elementi di cui al paragrafo b).
Le presenti indennità verranno corrisposte anche a copertura di particolari condizioni
di orario richieste e prestate dai quadri e derivanti dalle funzioni attribuite.
Le citate indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste dal presente contratto,
nonché ai fini del calcolo del TFR.
Alla lavoratrice e al lavoratore appartenente all'area quadri, si applicano le norme del
presente contratto, disposte per le altre lavoratrici e gli altri lavoratori e di legge disposte
per le impiegate e per gli impiegati.
La società cooperativa è tenuta ad assicurare la lavoratrice e il lavoratore appartenente
all'area quadri per rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
COMMISSIONE STUDIO PER CLASSIFICAZIONE:
La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la rilevanza
propria che assumono in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo e dell’inserimento
53
lavorativo, necessitano di interventi che ne promuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato
con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall’altro con quelle
organizzative di efficienza e produttività delle aziende.
In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi,
inevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti tra:
organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale.
La richiesta disponibilità all’integrazione e all’intercambiabilità delle mansioni, alla
polivalenza dei propri compiti, all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, anche
nell’ambito di diverse situazioni lavorative, potranno rivelarsi elementi positivi anche in
relazione allo sviluppo professionale.
Le parti convengono di costituire una commissione paritetica nazionale che abbia il
compito di:
della cooperazione sociale in riferimento alla tematica di cui trattasi;
Svolgere una analisi approfondita della realtà e delle esigenze specifiche del settore
evoluzione ed aggiornamento del sistema di classificazione del lavoro e
dell’inquadramento degli addetti del settore della cooperazione sociale socio sanitaria
assistenziale educativa e dell’inserimento lavorativo,utili a consentire un corretto
equilibrio tra gli obiettivi di efficacia ed innovazione organizzativa delle aziende e le
esigenze di valorizzazione e sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici.
Tale commissione dovrà essere composta da 12 componenti, si insedierà entro il 30
giugno 2004 e riferirà alle delegazioni trattanti con cadenza quadrimestrale sull’andamento
dei lavori e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire elementi utili ed approfondimenti in
vista del prossimo rinnovo contrattuale.
Studiare, in coerenza con tale analisi, le eventuali e possibili ipotesi e proposte di
Art. 48 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.
La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali e stata/o
assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente
acquisito, in conformità all'art. 13, legge n. 300 del 20.5.70.
La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti
dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o
temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e livello, sempre
che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della
lavoratrice o del lavoratore medesima/o.
Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica
superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro
esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di
livello fra la qualifica superiore e quella di inquadramento.
54
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione della stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi.
Art. 49 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica.
Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via
permanente allo espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, la cooperativa
esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e
con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo
anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche
funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica
retributiva della nuova qualifica funzionale con il riassorbimento del trattamento già in
godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali.
Art. 50 - Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale
superiore.
Nel caso di passaggio a un livello funzionale superiore il nuovo inquadramento
retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata
della differenza tra il valore iniziale del nuovo livello di inquadramento e il valore iniziale
del livello di provenienza.
Titolo VII - ORARIO DI LAVORO
Art. 51 - Orario di lavoro
L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla
direzione aziendale.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da
concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente
normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla
giornata di smonto turno . Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione
lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo
compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti
disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini
del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi.
Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista,laddove lo
55
richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di
informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL, ha diritto
ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore.
Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali
di lavoro inferiori alle 38 ore,la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario
settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale
per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente,
laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi
individuali retribuiti.
Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul
computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale
di 38 ore settimanali (165).
Art. 52 - Flessibilità.
E' consentita la facoltà di superare le ore settimanali di cui all'art. 51 nella misura massima di
10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza
nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute
non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate e nei
limiti di cui all'art. 53 la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Art. 53 - Lavoro straordinario.
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro, da
riposo a riposo, stabilito dall'art. 51.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per
dipendente.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d'intesa
con le RSA o con le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni
sottoindicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
a) lavoro diurno straordinario 15%
b) lavoro notturno straordinario 30%
c) lavoro festivo diurno straordinario 30%
d) lavoro festivo notturno straordinario 50%
Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00 alle 6,00. Si considera lavoro in
orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 58 o nelle giornate programmate
come riposo settimanale, ovviamente per le prestazioni non a turno.
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore
di riposo compensativo, senza maggiorazione.
56
Art.54 – Lavoro notturno
1) Lavoro notturno ordinario
Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore
06.00.
Per tale lavoro è prevista una indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino
alle otto ore per notte, di € 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per
notte. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo.
La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della
indennità di cui all'art. 55.
Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui
attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una
maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.
2) Applicazione del decreto legislativo 66/03
E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al Dlgs 66/03
prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente
l’intervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi formulata all’art. 1, lett. d)
citato decreto legislativo.
Agli effetti della lett. e), dell’art. 1
notturno il lavoratore che con riferimento all’orario giornaliero svolga in via non eccezionale
almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per
almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00;
l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione
eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno;
Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti
inferiori alle 5 al mese.
Ai sensi dell’art. 17, del d.lgs 66/2003, si concorda che l’orario dei lavoratori notturni non può
superare le 12 ore nell’arco delle 24 ore.
Ai sensi dell’art.15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro
notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal
medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni
nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello
inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali
contestazioni saranno sottoposte all’esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza alle
OO.SS. territoriali.
Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale
riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro
maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati
sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione
aggiuntiva.
, quello effettivamente, del, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore
57
Art. 55 - Indennità di turno.
Alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità
nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o
lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni
ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore.
Art. 56 - Servizio con obbligo di residenza nella struttura.
Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la
reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un'apposita programmazione,
oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa mensile lorda di
€. 77,47. Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura aventi
carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni al mese tale indennità
verrà sostituita da un'indennità lorda giornaliera di € 5,16. Gli orari di reperibilità compresi
nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonché per la consumazione dei pasti non sono
ovviamente conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro così come definito all'art. 57.
Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore
lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall’art.53.
L’individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizio di obbligo
di residenza nella struttura vengono definite dalla direzione aziendale previo confronto tra le
parti ai sensi dell’art.9 lettera c punto 2, favorendo un equo meccanismo di rotazione.
Art. 57 - Pronta disponibilità - reperibilità.
Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi e
caratterizzato dalla reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori e dall'obbligo degli stessi di
raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata
secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti.
L’individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizio di pronta
disponibilità vengono definite dalla direzione aziendale previo confronto tra le parti ai sensi
dell’art.9 lettera c punto 2, favorendo un equo meccanismo di rotazione.
Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi;
ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. Per le ore di pronta disponibilità alla
lavoratrice e al lavoratore spetta un'indennità oraria lorda di € 1,55.
In caso di chiamata al lavoro, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario ai
sensi dell'art. 48.
Di regola non potranno essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta
disponibilità al mese.
Titolo VIII – FESTIVITA’ E FERIE
Art. 58 - Festività.
Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna
delle seguenti festività:
58
1) Capodanno;
2) Epifania;
3) anniversario della Liberazione;
4) lunedì di Pasqua;
5) festa del Lavoro;
6) 2 giugno (festa della repubblica)
7) Assunzione della Madonna;
8) Ognissanti;
9) Immacolata Concezione;
10) S. Natale;
11) S. Stefano;
12) S. Patrono (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno).
In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la
normale retribuzione.
Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale,
in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla
retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26).
La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria
opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure,
compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da
fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita
dall'impresa sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale
nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha
diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione
aziendale in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo
alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
Art. 59 - Ferie.
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni
lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni.
In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del
lavoratore la normale retribuzione di fatto.
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/77 (S. Giuseppe,
Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n.
4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno
solare.
Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario di lavoro in azienda.
59
Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1a
domenica del mese , si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la
regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e
compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in
sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente
permesso retribuito.
Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse
intese aziendali.
L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2
settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede
aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente
con le esigenze del lavoro dell'azienda.
Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in
qualunque altro momento dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo
restando le esigenze di servizio.
Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove
stabilite, sono computate nelle ferie.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto
eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le
parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà
corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di
viaggio o il rimborso chilometrico.
La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero
periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie
annuali previsti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il
pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a
15 giorni, sarà considerata come mese intero.
Titolo IX - PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 60 - Permessi e recuperi.
Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda, per particolari esigenze
personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i
permessi retribuiti, pari a 4 giorni di cui all'art. 59 del presente contratto.
60
Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il
lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle
esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'impresa provvede a trattenere
una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di
ore non recuperate.
Art. 61 - Congedo matrimoniale.
La lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto a un
periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi
di calendario.
Art. 62 - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di
legge.
La impresa cooperativa provvederà, ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli
enti competenti, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento
dell’80% della normale retribuzione.
Le parti concordano di istituire una commissione paritetica che, in relazione alla astensione
obbligatoria per la maternità, con riguardo ai diversi livelli di salario convenzionale presenti
sui territori, determini l’incidenza percentuale dei costi che deriva dalla suddetta integrazione
del trattamento assistenziale stesso.
Dichiarazione congiunta:
le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel
settore della legge 53/00 sui congedi parentali e L.151/01 testo unico dalle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno maternità e paternità.
Art. 63 - Servizio militare, obiezione di coscienza in servizio civile.
Il lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del
posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, (ai soli fini del TFR e degli scatti
d'anzianità) sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di
cui all'art. 3 del DLCPS 13.9.46 n. 303.
Gli obiettori di coscienza in servizio civile secondo le norme vigenti hanno diritto,
conformemente alle leggi in vigore, alla conservazione del posto, secondo le disposizioni del
citato DLCPS n. 303/46.
61
Art. 64 - Donazione sangue.
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue o suoi componenti ha diritto al permesso
retribuito secondo la legge vigente
Art. 65 - Permessi per lutto di famiglia.
In caso di decesso della moglie, del marito, della convivente, del convivente risultanti
dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, dei
suoceri, spetta alla lavoratrice e al lavoratore un permesso retribuito fino a un massimo di 2
giorni lavorativi per evento.
Art. 66 - Aspettativa non retribuita.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, che ne
faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per
cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio,
un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un
periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del
3% del totale degli addetti a tempo pieno dell'impresa.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa
non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne
hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere
servizio nei termini di 10 giorni.
Art. 67 - Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni
e/o referendum.
Per il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nei seggi elettorali in qualità di
presidente, scrutatrice e scrutatore, segretaria e segretario di seggio, rappresentante di lista
si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per l'esercizio del diritto di voto alle
lavoratrici ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non
retribuito di giorni 1.
Titolo X - DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 68 - Diritto allo studio.
1) Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che
62
agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro
richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi
settimanali.
Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove
d'esame.
Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore
dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,
dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati
sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali
retribuite.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate
annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque,
di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o
di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Art. 69 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionali.
Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la
partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell'area socio-sanitarioassistenziale-
educativa cooperativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o
aggiornamento necessari a una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.
A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura massima annua dell'8% del totale
dell'organico della cooperativa facente capo al presente CCNL potranno usufruire di
permessi retribuiti individuali fino a un massimo di 100 ore annue.
In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali
programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto
delle esigenze di servizio.
Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso
ai corsi indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.
Nell'adozione dei criteri si dovrà tenere conto dell'anzianità anagrafica e successivamente
quella di servizio.
Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno
fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni
e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui al punto 2 dell'art. 68.
63
Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali
competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.
Titolo XI - TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE E AMBIENTE DI
LAVORO
Art. 70 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro.
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata
all'azienda al più presto e comunque entro la 1a ora prevista per l'inizio della presenza al
lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice e il lavoratore
devono inviare all'azienda stessa entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza idonea
certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa.
La conservazione del posto si ha per 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di
lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al TFR e
all'indennità sostitutiva del preavviso.
I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul
lavoro anche se fatti in più riprese.
In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in
prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell'indennità di malattia a
carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione
fino al 180° giorno.
Nel caso di malattia superiore a 3 giorni il diritto a percepire il trattamento previsto dal
presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'indennità di malattia da parte degli enti
assicuratori.
La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all'art. 59 ne sospende la fruizione
nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva
superiore a 7 giorni di calendario.
Art. 71 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli
effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione
sanitaria definita e rilasciata dall'istituto assicuratore.
64
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il
posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per
inabilità temporanea prevista dalla legge.
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto
affinché l'azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo
possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.
Alla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1°
giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale a integrazione di
quanto corrisposto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale
retribuzione.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da
parte dell'ente assicuratore.
Art. 72 - Superamento delle barriere architettoniche.
In attuazione dell'art. 24 della legge n. 104/92 le singole aziende cooperative valuteranno
con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati
all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Nell'ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere
realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.
Art. 73 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
Per l'applicazione dei contenuti del "D.lgs. 19.9.94 n. 626 - Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al
protocollo d'intesa sottoscritto tra le OO.SS. CGIL-CISL-UIL e le centrali cooperative
LEGACOOP, Confcooperative, AGCI in data 5.10.95 allegato al presente CCNL.
Titolo XII - RETRIBUZIONE
Art. 74 - Elementi della retribuzione.
Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del
lavoratore sono i seguenti:
- minimo contrattuale conglobato;
- scatti d'anzianità;
65
- elemento retributivo territoriale di cui all’art.10 punto 2;
- ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al
lavoratore.
Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale
assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli
elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.
Art. 75 - Minimi contrattuali conglobati mensili
Il minimo contrattuale conglobato, relativo a ciascun livello verrà incrementato ai seguenti
valori:
- a decorrere dal 01/01/2004
Livello EURO
1° 944,29
2° 953,00
3° 997,41
4° 1072,69
5° 1137,43
6° 1199,84
7° 1277,29
8° 1378,64
9° 1522,66
10° 1738,94
- a decorrere dal 01/11/2004
Livello EURO
1° 976,21
2° 985,22
3° 1031,12
4° 1108,95
5° 1175,88
6° 1240,40
7° 1320,47
8° 1425,24
9° 1574,13
10° 1797,72
- a decorrere dal 01/11/2005
Livello EURO
1° 1008,13
2° 1017,44
3° 1064,84
4° 1145,21
.
66
5° 1214,33
6° 1280,96
7° 1363,65
8° 1471,85
9° 1625,61
10° 1856,51
Le spettanze arretrate ai sensi del presente articolo relative al periodo dall’1.1.2004 al
30/04/2004, detratte delle somme erogate nello stesso periodo a titolo di Indennità di
Vacanza Contrattuale di cui all’accordo interconfederale del 23/7/93, verranno erogate ai soli
lavoratori e lavoratrici in forza alla data di firma del presente contratto con la retribuzione
relativa al mese di luglio 2004. Gli incrementi del minimo contrattuale conglobato relativi a
maggio 2004 saranno erogati con la retribuzione del mese di giugno 2004.
Con la retribuzione relativa al mese di maggio 2004 cesserà pertanto di essere erogata
l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’accordo interconfederale del 23/7/93.
Clausola di salvaguardia
A coloro che risultavano occupati alla data del 30.4.97 e siano stati inquadrati al 3°livello di
cui all’art.41 del CCNL 1.4.92 in qualità di assistente di base qualificata/o e per le quali o per i
quali non sussistono i requisiti per l’inquadramento al 4°livello in qualità di assistente
domiciliare dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all’assistenza di
base o altrimenti definita/o formata/o di cui all’art.47 del presente CCNL, se in possesso di
due anni d’anzianità aziendale nel ruolo o a seguito di successiva maturazione di detta
anzianità,verrà erogata un’indennità “ad personam” di €.46,48 lordi assorbibili in caso di
inquadramento successivo al livello superiore.
IMPORTO FORFETTARIO
Ai lavoratori in servizio al momento della firma del CCNL, a copertura del periodo 2002/2003,
verrà corrisposta un importo forfetario secondo la seguente tabella:
LIVELLO
IMPORTO FORFETTARIO
1° €. 385,67
2° €. 389,22
3° €. 407,38
4° €. 438,09
5° €. 464,53
6° €. 490,04
7° €. 521,68
8° €. 563,13
9° €. 621,93
10° €. 710,19
Da tale importo sarà detratta l’indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo.
67
Il rimanente importo, che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e
contrattuali, sarà erogato in quote mensili proporzionalmente al servizio effettivamente
prestato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003 nonché all’ orario
di lavoro individuato nella lettera d’incarico.
Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate mese intero; frazioni inferiori
sono considerate nulle.
Gli importi di cui sopra saranno erogati in quote mensili uguali a far tempo dalla di stipula del
contratto sino al 31/10/2005.
Resta inteso che, qualora il lavoratore che ha maturato il diritto dovesse cessare dal servizio,
l’azienda è obbligata alla corresponsione delle quote mensili non ancora erogate al 31/10/05,
in un'unica soluzione, contestualmente alla liquidazione delle altre spettanze.
Art.76 - Accordi di gradualità
Al fine di estendere il livello di applicazione del presente contratto, nella consapevolezza che
tale obiettivo sia funzionale a garantire adeguate condizioni di competitività delle imprese
cooperative ed a salvaguardare i livelli occupazionali, le parti regionali o, su loro delega, le
parti provinciali possono definire programmi di graduale riallineamento dei trattamenti
economici in atto per le lavoratrici e i lavoratori a quelli previsti dal presente CCNL.
Detti programmi possono essere definiti per l’intero territorio regionale e/o per territori
subregionali o provinciali e devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e
presso le sedi Territoriali dell’INPS e dell’INAIL.
Le aziende che rientrano nella fattispecie aderiscono a detti programmi sottoscrivendo
apposito verbale di accettazione.
I programmi di gradualità di cui al presente articolo non potranno prevedere tempi attuativi
oltre il 31/12/2006.
Eventuali accordi che interessino il 2006 non vanno intesi come implicito ed automatico
slittamento degli effetti economici dei successivi rinnovi contrattuali.
Le parti firmatarie del presente CCNL a livello regionale in appositi incontri verificano e
certificano le condizioni territoriali di necessità dei succitati accordi di gradualità in base ad
uno dei seguenti requisiti:
CCNL 08 giugno 2000;
Applicazione globale intervenuta nel 2002 del trattamento economico previsto dal
giugno 2000 alla data della succitata verificata tra le parti.
Entro tre mesi dall’espletamento della succitata verifica gli accordi di gradualità saranno
definiti tra le parti firmatarie del presente CCNL.
Nella stessa sede saranno opportunamente definiti successivi momenti intermedi di verifica
e/o di aggiornamento degli accordi in questione.
Carenza di applicazione globale del trattamento economico previsto dal CCNL 08
68
Le parti ribadiscono, quindi, che le condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi
effettuati in ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente contratto, e
da eventuali accordi integrativi territoriali esistenti.
Entro tre mesi prima della data di riallineamento definitivo prevista nei singoli accordi di
gradualità, le parti competenti possono valutare specifici ulteriori interventi di riallineamento
nei confronti di particolari casi eccezionali debitamente motivati.
Dell’intero processo di definizione degli accordi di gradualità le parti competenti informano le
parti nazionali che possono, su richiesta fornire adeguata assistenza.
In caso di mancata definizione dei citati accordi di gradualità e se risultano sussistere le
esigenze, le parti nazionali possono convocare le parti regionali per l’espletamento delle
procedure sopra descritte ai fini del raggiungimento degli stessi accordi.
Con periodicità semestrale e con l’assistenza della specifica sezione settoriale
dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art.9 le parti nazionali procederanno a un esame
congiunto sugli effetti e sull’evoluzione degli accordi in questione anche al fine di concordare,
se del caso , appositi interventi.
Art. 77 - Indennità professionali.
Al personale inquadrato nei seguenti profili professionali saranno corrisposte le seguenti
indennità mensili lorde:
- infermiera/e generica/o €. 61,97
- infermiera/e €. 154,94
- fisioterapista,psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista €. 154,94
- medico €. 258,23
- direttrice e direttore aziendale €. 232,41
Alla direttrice e al direttore aziendale verrà corrisposta una specifica indennità di direzione
nella misura minima mensile lorda di €.180,76.”
Art. 78 - Tredicesima mensilità.
Entro il mese di dicembre di ogni anno l'azienda corrisponderà al personale un importo
pari a 1 mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno
essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i
mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.
La 13a mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi
di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.
69
Art. 79 - Scatti di anzianità.
A decorrere dalla data della firma del presente contratto ogni addetta/o ha diritto alla
maturazione di ogni biennio, per ogni biennio d'anzianità presso una stessa impresa a 1
scatto biennale per un massimo di 5 scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascun
livello:
livello scatto d'anzianità
1° €. 11,62
2° €. 13,43
3° €. 16,27
4° €. 18,59
5° €. 20,66
6° €. 23,24
7° €. 26,86
8° €. 31,50
9° €. 39,51
10° €. 46,48
Gli aumenti periodici d'anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.
In caso di passaggio al livello superiore l'importo degli scatti maturati sarà attribuito in
funzione del nuovo livello e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del
passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel nuovo livello,
fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al comma 1.
Norma di raccordo.
Gli scatti di anzianità maturati antecedentemente al 7/5/97 continuano ad essere corrisposti
fino al 31/12/2000 negli importi unitari in essere all’atto di maturazione.
Dall’01/01/2001 i succitati scatti di anzianità verranno corrisposti negli importi unitari previsti
dal presente articolo.
Art. 80 - Indennità di cassa o di maneggio denaro.
Alla lavoratrice e al lavoratore che effettua normalmente maneggio di denaro con onere
per errori (ovvero con responsabilità finanziaria in caso di ammanchi) deve essere
corrisposta un'indennità mensile lorda di €. 30,99. Le somme eventualmente richieste a
detta lavoratrice e a detto lavoratore a titolo di cauzione, devono essere depositate e
70
vincolate a nome delle parti presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi
interessi matureranno a favore della lavoratrice o del lavoratore.
Art. 81 - Rimborsi di trasferta o di missione.
Alle lavoratrici e ai lavoratori occasionalmente e temporaneamente comandate o
comandati in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della
normalità, a piè di lista, le spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio. In sede d'impresa
cooperativa saranno fissati i criteri per i rimborsi delle spese chilometriche e per le eventuali
coperture assicurative.
Art. 82 - Attività di soggiorno.
Alle lavoratrici e ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno, spetta il
trattamento definito nell'ambito del rapporto tra le parti in sede d'impresa cooperativa o, su
richiesta di una delle parti, in ambito territoriale.
Art. 83 - Corresponsione della retribuzione.
La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita
non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui
devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica
della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei
singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità
maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di
contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga
deve essere fatto all'atto del pagamento.
Art. 84 - Abiti da lavoro.
L'impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore 2 abiti da lavoro all'anno, quando
necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale
usura.
Art.85 – Fondo previdenza complementare COOPERLAVORO
Le parti convengono ai sensi del D.lgs 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e/o
integrazioni di dare corso alla istituzione della previdenza complementare per le lavoratrici e i
lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di
Inserimento Lavorativo Cooperativo-Cooperative Sociali.
71
A tal fine si assume quale parte integrante della presente intesa l’accordo relativo alla
costituzione del fondo “Cooperlavoro”, ivi inclusa la prevista “quota di iscrizione”, sottoscritto
dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL e dalle Centrali Cooperative Legacoop-Confcooperative-AGCI e
dalle rispettive federazioni firmatarie del presente CCNL in data 7/5/97.
Conseguentemente convengono di determinare la quota di contribuzione di competenza della
contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Per le lavoratrici e i lavoratori a decorrere dalla data di firma del presente CCNL la
contribuzione al Fondo pensione complementare, calcolata sulla retribuzione utile ai fini del
Tfr, è stabilita nelle seguenti misure percentuali:
1% a carico dell’azienda;
1% a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.
E’ altresì dovuta al Fondo una quota del Tfr maturando, pari all’1,8% della retribuzione annua
utile a tale scopo.
Per le lavoratrici e i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, valgono le
norme di legge relative alla destinazione del Tfr utile alla deducibilità fiscale dei contributi a
carico dell’azienda e dei lavoratori di cui sopra.
Disposizione finale
- Contributi di servizio contrattuale.
Ai fini di una più adeguata ed efficace gestione degli strumenti relazionali e
promozionali previsti dal presente impianto contrattuale le associazioni cooperative
stipulanti procederanno alla riscossione dei contributi di servizio contrattuale secondo il
regolamento allegato al presente articolo che ne fa parte integrante.
Sono tenute alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso le imprese
cooperative rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
Le misure contributive a totale carico delle imprese cooperative e le relative norme di
esazione formeranno oggetto di appositi regolamenti da stipularsi anche eventualmente con
l'Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.
Regolamento per le trattenute del contributo di servizio contrattuale.
Il contributo di servizio contrattuale di cui alla disposizione finale del presente CCNL viene
fissato nella misura dello 0,1%, sull'ammontare annuo delle retribuzioni lorde e sono tenute a
corrisponderlo le cooperative cui si applica il predetto CCNL.
Il contributo a carico delle cooperative aderenti alla ANCST-LEGACOOP e all'AGCISOLIDARIETA’
sarà pari allo 0,02% dello stesso ammontare di cui al comma precedente.
I contributi a carico delle aziende di cui ai precedenti commi saranno versati alle rispettive
associazioni nazionali con le modalità indicate dalle associazioni medesime entro il dicembre
di ogni anno.
72
ALLEGATO:
SALARIO CONVENZIONALE
Le parti
PREMESSO CHE
- sono tuttora vigenti regimi di salario convenzionale per il settore in alcune aree del paese;
-l’articolo 4 della legge 142/01 ha previsto – limitatamente alla disciplina di cui al DPR 602/70-
il superamento del corrispondente regime, seppure attraverso un percorso graduale attuato
con il decreto legislativo 423/01
CONSIDERATO CHE:
il percorso individuato per la disciplina di cui al D.P.R. 602/70 risulta un riferimento opportuno
anche per i regimi dei salari convenzionali del settore
concordano di insediare, entro il 30 giugno 2004, una Commissione di lavoro paritetica che
abbia il compito di:
diversi territori;
Effettuare un esame congiunto della situazione esistente a livello nazionale e nei
settore viene proponendo;
Valutare ed elaborare eventuali ulteriori problematiche specifiche che l’evoluzione del
ed articolazione,in un congruo numero di anni, di un percorso che, tenendo conto della
specificità delle realtà territoriali, porti al graduale superamento dell’attuale sistema di
salario convenzionale.
Le parti si impegnano a presentare successivamente tali documenti congiuntamente elaborati
al competente Ministero, per l’emanazione dei provvedimenti in merito.
Letto confermato e sottoscritto
Roma 26 maggio 2004
p.ANCST-LEGACOOP p.Funzione Pubblica-CGIL
p.FEDERSOLIDARIETA’-CONFCOOPERATIVE p.FISASCAT-CISL
Elaborare, entro il 31 dicembre 2004, un documento nel quale siano proposte modalità
73
p.AGCI-SOLIDARIETA’ p.F.P.S.-CISL
p.UIL-FPL
DOCUMENTO PRELIMINARE AL CCNL 08 GIUGNO 2000
Il rinnovo e la gestione del CCNL 7/5/97 della cooperazione sociale si è caratterizzato per
l’attenzione e l’impegno espressi dalle parti per determinare condizioni reali per una
estensione del livello di applicazione contrattuale nel settore e per la creazione di relazioni
sindacali in tutto il territorio nazionale.
Questo a fronte delle difficoltà incontrate nella gestione del precedente contratto e in
considerazione del perdurare di difficoltà di mercato nel settore socio sanitario assistenziale
ed educativo e di inserimento lavorativo caratterizzato da:
- una situazione di differenziazione territoriale determinata da un non omogeneo assetto
normativo e previdenziale della realtà della cooperazione sociale;
- non adeguati comportamenti della committenza pubblica in materia di affidamenti con il
prevalente ricorso alle gare al massimo ribasso che ha ampliato aree di concorrenzialità
sleale basata non sulla qualità ma sulla compressione dei costi del lavoro.
Per intervenire positivamente su questi problemi le parti hanno individuato alcuni percorsi e
livelli di intervento congiunti:
1) un impegno e un insieme di azioni per determinare ai diversi livelli istituzionali
provvedimenti e interventi migliorativi delle regole e dell’assetto del settore
2) uno sviluppo più diffuso sul territorio di relazioni tra le parti, anche attraverso l’attivazione
di strumenti congiunti per estendere la capacità di verifica e intervento sulla situazione di
applicazione del contratto e più in generale di mercato a livello regionale e sub-regionale;
3) la definizione di programmi territoriali di graduale riallineamento dei trattamenti economici
per le lavoratrici e i lavoratori a quelli previsti dal CCNL, prevedendo modalità di verifica e
intervento delle parti nazionali a fronte di difficoltà e problemi evidenziati.
Le parti riaffermano che il CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenzialeeducativo
e di inserimento lavorativo costituisce base comune di confronto con le diverse
Pubbliche Amministrazioni , ribadendo la necessità che nei soprarichiamati rapporti
l’applicazione contrattuale sia un requisito specificatamente previsto e qualificante nonché di
limitare l’accesso ai soprarichiamati rapporti alle sole realtà cooperative che ne garantiscono
l’applicazione.
La verifica e l’analisi dello stato di applicazione del contratto compiute dalle parti hanno
evidenziato in generale una significativa espansione del livello di applicazione del contratto
sul territorio nazionale, confermando l’utilità del percorso definito e dell’impegno attivato. La
verifica puntuale delle diverse situazioni ha evidenziato però anche il perdurare in molte aree
del paese, in particolare nel centro sud, di difficoltà a rendere effettivo il contratto anche in
relazione alla non adeguata capacità delle parti di sviluppare relazioni, accordi territoriali e
azioni congiunte in grado di incidere sulla situazione di mercato e sui comportanti della
committenza.
Questo non può che spingere le parti da un lato a riconfermare l’importanza che si realizzino
finalmente le condizioni di una applicazione piena ed estesa del contratto nazionale in tutte le
aree del paese quale aspetto essenziale per uno sviluppo qualificato del settore, dall’altra a
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individuare percorsi e modalità di relazioni tra le parti per rafforzare un’azione congiunta sugli
obiettivi prefissati.
Per quanto riguarda le relazioni tra le parti appare importante rilanciare e dare corpo più
operativo agli strumenti degli Osservatori e degli Organismi bilaterali sia a livello nazionale
che a livello territoriale, garantendo una continuità informativa e di monitoraggio della
situazione, valorizzando altresì gli strumenti bilaterali costituiti dalle Centrali cooperative e
dalle Organizzazioni sindacali.
Sul piano degli interventi territoriali appare essenziale una ulteriore verifica congiunta su
come gli accordi di gradualità possono avere rappresentato e possano rappresentare un
modo condiviso ed efficace per garantire percorsi certi e realmente percorribili di estensione
della applicazione contrattuale.
Al fine di assicurare alla cooperazione sociale strumenti utili a garantirne prospettive di
crescita e trasparenza le parti ribadiscono quanto contenuto nel verbale di accordo
preliminare del CCNL 7/5/1997 sulla necessità di costituire ai diversi livelli ( nazionale,
regionale, territoriale) strumenti bilaterali. Tali strumenti dovranno svolgere le seguenti
funzioni:
- attivare iniziative e strumenti per ampliare il grado di applicazione del contratto, anche
utilizzando i dati forniti dagli appositi Osservatori
- valutare e gestire congiuntamente le esigenze specifiche di applicazione del presente
contratto in materia di persone svantaggiate (sede esclusiva a livello territoriale/ regionale)
in base a quanto previsto dall’art.2 del CCNL
- valutare esigenze relative ai bisogni formativi del settore e promuovere idonee iniziative a
sostegno, anche valorizzando gli Enti bilaterali costituiti tra Centrali Cooperative e
Confederazioni sindacali nell’ambito della formazione
- individuare percorsi finalizzati a forme di certificazione della corretta applicazione
contrattuale da parte delle cooperative operanti nel settore per gli eventuali usi previsti
dalle leggi e segnalare agli organismi competenti eventuali inadempienze
- collaborare ad attivare le iniziative formative per l’applicazione settoriale del Decreto
legislativo 19/.9/.94 n.626 sulla sicurezza e successive integrazioni e/o modificazioni
- gestire le procedure per il raffreddamento delle controversie individuali e plurime su
ricorso delle parti firmatarie ai sensi della lettera d) del Titolo VIII del Protocollo del 5/4/90
definito tra le Centrali cooperative e le Confederazioni sindacali relativamente al livello
territoriale/regionale.
In relazione ai problemi di mercato e di settore sopracitati le parti hanno attivato alcune
iniziative tese a costruire un assetto più adeguato di regole e uno sviluppo qualificato del
settore nella comune consapevolezza del ruolo rilevante che in tale ambito gioca e potrà
ancora di più giocare la cooperazione sociale.
Sul piano delle regole mentre si è raggiunto l’obiettivo della emanazione da parte del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale di una tabella aggiornata dei costi del lavoro al fine di
una definizione certa della soglia minima nella determinazione delle basi d’asta e della
congruità dei corrispettivi di committenza non si sono ancora determinati interventi da parte
delle Istituzioni competenti per quanto riguarda tutta la materia di una regolamentazione
adeguata degli affidamenti e dei criteri di assegnazione degli appalti con la forma della
offerta più vantaggiosa e con riferimento alla qualità delle prestazioni e del vincolo del rispetto
dei contratti di lavoro.
Per quanto riguarda l’assetto previdenziale sono state poste le basi concrete a livello di quasi
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tutte le realtà regionali interessate per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel protocollo di
accordo in materia di salario convenzionale e più vicina appare la possibilità di un intervento
ministeriale in materia.
Diverso e più complesso si presenta invece il percorso rispetto all’obiettivo posto dalle parti di
un assetto previdenziale proprio della cooperazione sociale. Si tratta di un obiettivo da
ricollocare sia in relazione alla evoluzione della normativa previdenziale che in relazione alla
funzione di utilità generale svolta dalla cooperazione sociale, fermo restando la tutela dei
diritti previdenziali delle lavoratrici e dei lavoratori del settore e individuando opportune forme
di agevolazioni contributive e/o fiscali..
E’ convinzione delle parti che entrambi i terreni sopra evidenziati facciano ancora parte di
quel percorso di impegni e interventi per la stabilizzazione e lo sviluppo qualificato del settore
della cooperazione sociale, obiettivi ancora più indispensabile oggi in una fase nella quale si
stanno mettendo con più concretezza e ampiezza le basi , a livello nazionale e locale, del
sistema di servizi e prestazioni in campo socio – assistenziale – sanitario - educativo e di
politiche di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Agli impegni sin qui assunti bisogna aggiungere una rinnovata considerazione verso la
revisione annuale; tale strumento è infatti un ulteriore elemento a testimonianza del sistema
di garanzie al cittadino che la cooperazione sociale offre.
Di tale sistema la cooperazione sociale che fa riferimento alla L.381, con le oltre 4500
cooperative e gli oltre 100.000 addetti, è parte rilevante e qualificante anche in rapporto ad
un quadro di indirizzi e di politiche nazionali e territoriali di riforma dello Stato Sociale, in
parte già delineati e in parte in corso di predisposizione, che configurano e attivano un nuovo
sistema di relazioni tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale basato su chiari livelli di
responsabilità e sulla attivazione e integrazione di risorse pubbliche e private disponibili. In
questa visione il tema della sussidiarietà si deve concretizzare in indirizzi, regole, presenze,
interventi e progetti che sappiano porre in relazione bisogni e diritti dell’utenza, anche in
termini di partecipazione, efficienza e qualità nella organizzazione dei servizi e interventi,
nuove opportunità occupazionali, valorizzazione, anche dal punto di vista del trattamento
economico e normativo, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Da questo punto di vista assumerà sempre maggiore rilievo la questione dell’esistenza di un
sistema regolativo basato sul rispetto di standard di qualità da parte dei soggetti produttori e
organizzatori di servizi e prestazioni, sia in regime di convenzione che in regime di
accreditamento , sia in vista di un ampliamento dell’area di servizi alle persone con un
parziale o totale concorso, anche di tipo economico, dei cittadini utenti.
Le parti riconoscono all’istituto dell’apprendistato anche ai fini dell’occupazione stabile un
forte valore, e si impegnano, nell’ambito delle azioni paritetiche previste, a realizzare ed a
presentare congiuntamente un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo Sociale Europeo
e/o altre risorse nazionali all’uopo stanziate per la sperimentazione di nuovi modelli formativi
dell’apprendistato.
In questo quadro le parti, concordano sulla necessità che il Ministero del Lavoro e le Regioni
si attivino per un’adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche
amministrazioni, e si adopereranno in tal senso.
Misure di interesse del settore
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Nella consapevolezza condivisa che è importante sviluppare relazioni sindacali che sanno
agire a sostegno di uno sviluppo qualificato e di nuovi e più avanzati assetti del settore socio
assistenziale sanitario educativo e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati si
evidenziano alcune linee di intervento che dovranno essere oggetto di iniziativa delle parti
nei confronti dei diversi livelli istituzionali, in primo luogo del governo nazionale, dei governi
regionali e del sistema delle autonomie locali:
- completare il quadro di attuazione regionale anche con interventi di rafforzamento e
aggiornamento della Legge 381/91 e sviluppare raccordi più coerenti con la legislazione
sociale e sanitaria delle Regioni
- rilanciare il ruolo della formazione professionale indispensabile allo sviluppo della
occupazione e ad assicurare qualità ed efficienza dei servizi a partire da una sempre più
adeguata definizione dei profili professionali, in particolare in ambito sociale e sociosanitario,
valorizzando anche figure nuove emergenti anche in relazione ai sistemi
organizzativi particolari affermatisi nel mondo della imprenditorialità sociale cooperativa
- varare un provvedimento a livello nazionale, in linea con quanto già indicato nel Patto per
lo Sviluppo e l’Occupazione( p.2.5), per “assicurare nella disciplina del mercato degli
appalti pubblici e delle concessioni il rispetto delle norme definite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e la corretta applicazione delle regole che escludono i fenomeni
distorsivi dell’applicazione del criterio del massimo ribasso che, in questi settori, va a
detrimento della qualità e finisce per favorire il lavoro nero e il sommerso.”
- introdurre forme di agevolazioni contributive e fiscali condizionate al rispetto delle
condizioni economiche e normative previste dal CCNL .
- costituire Osservatori nazionali e territoriali, richiedendone la istituzionalizzazione, come
da apposita norma contrattuale, con la partecipazione dei Ministeri del Lavoro e della
Previdenza Sociale, degli Affari Sociali, della Sanità, della Funzione Pubblica, al fine di
svolgere, tra l’altro, attività di monitoraggio sugli appalti e di controllo sul recepimento delle
regole di mercato indicate dai Ministeri competenti
- dare soluzione con apposita iniziativa ministeriale alla riforma del salario medio
convenzionale di settore secondo gli accordi stipulati dalle parti e depositati presso il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- sviluppare forme agevolative sul piano fiscale nonché incentivi e misure di sostegno alla
domanda in relazione all’utilizzazione di servizi e prestazioni di cura e assistenza , con
particolare attenzione a soggetti deboli e bisognosi
- attivare e gestire efficacemente le misure già previste nella L.488/98 di sostegno alla
nascita e allo sviluppo di cooperative sociali nel settore socio – sanitario – assistenziale
- educativo e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
ALLEGATI:
-tabella sul costo del lavoro (attenzione manca quella con nov.2005)
-Accordo sul salario convenzionale
-Decreto Ministeriale 22.09.2000 sui nuovi imponibili di salario convenzionale e sul periodo di
occupazione media mensile
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-Circolare n.200 del 4.12.2000 sul D.M. 22.09.2000
APPENDICE:
-Protocollo sul nuovo modello di relazioni industriali nel sistema delle imprese cooperative
-Accordo interconfederale sul contratto formazione lavoro
-Protocollo di intesa per l’applicazione del D.Lgs. 19.09.94 n.626
-Protocollo di intesa per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie
-Accordo Interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione
-Accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del fondo pensione dei lavoratori,
soci e dipendenti delle cooperative del lavoro
LEGISLAZIONE:
-Legge 381/91
-Schema della legislazione regionale applicativa della Legge 381/1991
-Legge 300/70
-Legge 327/2000 su valutazioni dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto
-Decreto legislativo 26 novembre 1999 su lavoro notturno
-Circolare 14 marzo 2000 n.16 su lavoro notturno
-Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.61 sul lavoro a tempo parziale
-LEGGE 142/01 CON SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
-LEGGE 30/2003??
-DECRETO LEGISLATIVO 276/30??
Codice Etico

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