domenica 4 marzo 2012

Zètema: iniziativa sindacale dell'USI

UNIONE SINDACALE ITALIANA USI Fedele ai principi dell’AIT
 Segreteria prov. intercategoriale e RSU USI Ait – Zètema P.C. srl
Roma Largo Veratti 25 00146 Tel 06/70451981 Fax 06/77201444 e-mail usiait1@virgilio.it

 Roma, 1° Marzo 2012
Alla Società Zètema P.C. srl – Amm. re Delegato
Dott. A. Ruberti – fax 06 82077398
Al Gabinetto del Sindaco – c.a. Dott. Basile e Dott.ssa
Bottiglieri – fax 06 67105556 – 67103590
Ai Capigruppo Consiliari – Roma Capitale via fax
Al Presidente della C.C.P. Pol. Culturali On. Mollicone
Al Sovrintendente ai BB.CC. Prof. U. Broccoli fax
Al Direttore p.t. Dip. Pol. Culturali Roma Capitale
All’Osservatorio comunale sulle condizioni di lavoro
c.a. Dott.ssa Petruzzelli fax 06 67102959
Al Direttore della DPL – Servizi Ispettivi del Lavoro
Dott. Marco Esposito – sede di Roma
al personale della società Zètema P.C. srl – loro sedi

OGGETTO: intervento e segnalazione Unione Sindacale Italiana su inoltro nuovo “codice disciplinare” al personale di Zètema P.C., con adempimenti su malattia, L. 104/92,  “obbligo” utilizzo tipo di calzature (non facenti parte divisa aziendale né riconosciuta come D.P.I.) e adempimenti in contrasto con art. 32 Costituzione, art. 2087 codice civile, artt. 42 e 59 CCNL Federculture. Diniego consenso da parte delle OO.SS. e delle RSU interne a modalità fuori dall’ordinamento giuridico. Richiesta a Società Zètema di RITIRO DISPOSIZIONI UNILATERALI CONTRASTANTI CON NORME IMPERATIVE DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE e contestuale modifica del “codice disciplinare” inoltrato.

Invito e diffida ad adempiere. Segnalazione a Osservatorio comunale e stazione appaltante ai sensi delle Delibere del Consiglio Comunale 135/2000 e 259/05, per violazione disposizioni di legge e di contratto, con danno e pregiudizio ai dipendenti di Zètema P.C. e apertura fase istruttoria.      

La Unione Sindacale Italiana e la RSU Usi Ait presso la Società Zètema P.C. srl, dopo aver espresso rilievi critici e osservazioni in sede di relazioni sindacali industriali, si trovano costretti a fronte di disposizioni unilaterali inoltrate nei giorni scorsi al personale di Zètema P.C. dalla direzione aziendale e dai responsabili della Società comunale, tramite disposizioni e come “codice disciplinare”, minacciando sanzioni a coloro che non rispetteranno tali obblighi, a intervenire con formale segnalazione e apertura della relativa procedura istruttoria, ai sensi delle D.C.C. 135/2000 e 259/05, all’Osservatorio comunale e alle stazioni appaltanti per la situazione descritta in oggetto e con richiesta di convocazione urgente per essere sentiti come “soggetto segnalante” e agli altri soggetti in indirizzo per le responsabilità di vigilanza e controllo sugli atti i una società pubblica comunale, data la rilevanza degli interessi  e beni colpiti da tali disposizioni unilaterali.

Nelle disposizioni aziendali di Zètema la n° 18 del febbraio 2012, come nel “codice disciplinare”, sono richiesti adempimenti su orari di comunicazione dell’insorgenza della malattia, così come sulle modalità di malattie che si verificano nei week end, con certificazione richiesta al personale di “recarsi al pronto soccorso ospedaliero o alla guardia medica”, come su altri adempimenti che si discostano nettamente non solo dagli adempimenti, fino ad esserne in contrasto, già previsti e disciplinati dal CCNL Federculture (artt. 42 e 57-59), di fatto creando una “nuova normativa” contrastante non solo con il CCNL, ma anche con il rispetto dell’art. 2087 del codice civile e con l’esercizio del diritto alla salute (di cui gli adempimenti per lo stato di malattia nel rapporto di lavoro è applicazione per i cittadini-lavoratori e lavoratrici) con l’articolo 32 della Costituzione repubblicana in vigore.

Già in altre sedi, come nei collegi ex art. 7 S.L. alla DPL, si è avuto modo di smantellare tali pretese aziendali, in base alle disposizioni di legge e contrattuali citate e altre argomentazioni di ordine logico – giuridico, facendo annullare sanzioni disciplinari adottate nonostante il contrasto con norme imperative di legge. Tale situazione che si è determinata, pone in situazione di deroga non consentita ad aziende, pubbliche o private, con pregiudizio e danno per l’esercizio concreto di diritti costituzionalmente rilevanti e tutelati, come il diritto alla salute, rendendo particolarmente onerosi adempimenti ai lavoratori e ponendo disagi anche ai medici curanti dei dipendenti, anche con situazioni di contrasto con le disposizioni INPS e la relativa copertura previdenziale – sanitaria, oltre che con le modalità di certificazione on line da parte dei medici stessi. Anche sulle disposizioni relative ai permessi ex L. 104/92, nel “codice disciplinare” si sono riscontrati richieste e pretese di procedura e adempimento troppo rigide e onerose per i dipendenti aventi diritto, sia come beneficiari sia nei casi di titolarità-beneficio delle agibilità previste per legge e disciplinate da circolari INPS in materia.

Analogamente, anche qui a seguito di contenziosi risoltisi non positivamente per la Zètema in sede disciplinare – collegi di arbitrato ex art. 7 S.L. alla DPL di Roma, si rileva la pretesa considerata un dovere e un “obbligo” specie per il personale di custodia e nei musei, per l’utilizzo di calzature e scarpe chiuse, di colore scuro, sanzionando disciplinarmente tale situazione. Questa pretesa non ha fondamento né nelle disposizioni ex D. lgs. 81/2008 o in altre misure relative alla salute e sicurezza, poiché le calzature non sono per molte figure professionali di dipendenti di Zètema P.C. come D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), né allo stato sono riconosciute come tali per richiederne l’obbligo come richiesto da Zètema ponendolo nel “codice disciplinare”, né per pacifica disposizione e applicazione del CCNL Federculture, le calzature sono da considerarsi parte della “divisa aziendale” (che dovrebbe essere fornita a cura della società Zètema stessa). La pretesa datoriale costituisce, in assenza di disposizioni  carattere normativo e nelle ipotesi citate di comune impiego e necessità nei luoghi di lavoro, una pretesa unilaterale non giustificata, con pressione e modalità di stampo intimidatorio (i riflessi di sanzioni disciplinari lo dimostrano…), anche con oneri e spese di natura economica, a carico del personale dipendente, che specie in questi tempi di crisi non è pensabile possano permettersi, adottando e comprando a loro spese scarpe di un certo “tipo” e, specie per il personale che passa l’orario di lavoro in piedi nelle postazioni, con dotazione idonea per comodità, anche in questo si riscontra il tentativo di aggirare l’articolo 2087 del codice civile e di sostituirsi con disposizioni di ribadisce unilaterali e non condivise da OO.SS. e dalle RSU interne 8così come per i rilievi precedenti), alle disposizioni normative o del CCNL in materia di divise aziendali, di D.P.I. e di condotte rilevabili disciplinarmente.               

Pretese datoriali e onerosi adempimenti, che il personale dipendente non merita e che per le argomentazioni sopra esposte, sulle quali si dà la disponibilità a tutti gli approfondimenti del caso, costituiscono un danno anche rilevabile economicamente e un pregiudizio che non ha nulla a che vedere per quanto riguarda la capacità professionale o le attitudini lavorative, come garantisca lo Statuto dei Lavoratori.

Pertanto, si fa espressa richiesta alla Società Zètema P.C. srl, di ritirare le disposizioni contestate già in sede di confronto sindacale, perché in contrasto con disposizioni imperative di legge, modificando il “codice disciplinare” inoltrato al personale.

Tale nota è da considerarsi a tutti gli effetti, come invito e diffida ad adempiere.

Agli organi di vigilanza e di controllo sugli atti delle aziende, anche pubbliche, nonché alle disposizioni che si pongano in contrasto con diritti di chi lavora o inerenti legittime aspettative nel corretto svolgimento del rapporto di lavoro, si fa espresso invito ad attivarsi per far eliminare o ridurre la portata negativa e penalizzante di tali disposizioni aziendali, impartite nel mese di Febbraio 2012 dalla Società Zètema Progetto Cultura, con sede legale e operativa in Via A. Benigni 59 00156 Roma.

Certi che la presente nota, possa contribuire a rasserenare le situazioni di futuro conflitto sindacale e di contenziosi che possano verificarsi, nonché a regolamentare le questioni sui rapporti di lavoro in termini di adempimenti del personale, di esercizio pacifico di diritti e di legittime aspettative in maniera positiva e costruttiva, non con intenti penalizzanti o pregiudizievoli su fattispecie disciplinate da leggi anche di portata costituzionale e di disposizioni contrattuali nazionali (pur non negando la legittimità a Zètema di adottare codici disciplinari conformi e idonei, nonché di informare il personale dipendente dei doveri nello svolgimento del rapporto lavorativo), si resta in attesa di un riscontro e della predisposizione di un colloquio che permetta di eliminare la situazione di contrasto, anche a mezzo convocazione via fax al recapito dell’Usi e della RSU interna 06 77201444.            

 Si ringrazia per l’attenzione,  si inviano i ns. distinti saluti.

Per la Unione Sindacale Italiana – segr. prov. intercategoriale Prof. Giuseppe Martelli (339 5001537)

Per la RSU USI Ait – Zètema P.C. srl – Serenetta Monti (377 5078494)

Per la Unione Sindacale Italiana – il segr. confederale nazionale Roberto Martelli

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