venerdì 30 maggio 2014

informazioni e scheda sui testi alcolimetrici


Informazioni e scheda sui testi alcolimetrici, come misure di sorveglianza sanitaria (art. 41 comma 4 D. Lgs. 81/2008) e come misura di prevenzione dei fattori di rischio e pericolo, anche per il personale insegnante e “vigilatrici d’infanzia” tra le numerose categorie interessate (art. 15 L. 125/2001).

 

(Si ringrazia per il supporto tecnico giuridico e i preziosi consigli, l’ispettore del lavoro Claudio Petrelli del “Comitato 5 Aprile” – salute e sicurezza, di Roma)

 

La legge 125 del 2001, all’articolo 15, prevede il GENERALE DIVIETO DI BERE DURANTE IL LAVORO “…è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. Questo non vuol dire un divieto generale di bere, ma per chi lavora e ha una qualificazione professionale rientrante tra le categorie potenzialmente “a rischio”, è vietato farlo durante il lavoro.

La stessa Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006, comprende diverse categorie professionali, tra le quali anche INSEGNANTI e “VIGILATRICI D’INFANZIA” (terminologia piuttosto antiquata, ma che comprende dalle educatrici di asilo nido, pubbliche e convenzionate-private, personale educativo e persone insegnante delle scuole dell’infanzia), oltre a chi guida per lavoro, (conducenti, autisti, chi lavora anche con utilizzo di mezzi di trasporto, “muletti”, per movimentazione merci), nel settore dell’edilizia, chi è addetto al settore dei treni e del settore aereo (compresi assistenti di volo), chi è addetto a servizi e attività nel campo sanitario-socio-assistenziale…

La legge 125/2001, non solo prevede il DIVIETO DI BERE DURANTE IL LAVORO ai dipendenti, ma pone un obbligo anche per OGNI DATORE DI LAVORO, vietando la possibilità di somministrare bevande alcoliche o superalcoliche, nei bar aziendali, nelle mense…attenzione anche a quando si prende il c.d. “caffè corretto”, durante le pause di lavoro, perché si corre il serio rischio di violare la legge e il conseguente divieto di “assunzione”, cioè di prendere e bere sostanze alcoliche o superalcoliche.

I medici competenti aziendali (M.C.A.) e i medici delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), possono effettuare anche senza preavviso, i relativi test alcolemici alle categorie di lavoratori e lavoratrici interessate, previste per legge (125 del 2001) e per Intesa Stato Regioni (del 2006).

QUINDI E’ VIETATO BERE IN SENSO ASSOLUTO DURANTE IL LAVORO (come analogamente è vietato prendere e “assumere” sostanze stupefacenti e psicotrope, l’alcol è notoriamente una sostanza che ha gli effetti di sostanza psicotropa…anche in piccola e modica quantità).

E’ OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, di ogni datore di lavoro privato come di Pubblica Amministrazione, FORNIRE L’ADEGUATA, PRECISA E DOVUTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE anche su questo argomento, così come vi è l’OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO di VIGILANZA  al divieto imposto per legge, così come nell’ambito della tutela preventiva dei rischi e dai fattori di rischio o di pericolo, mettere in atto tutte le misure per eliminare o ridurre ogni fattore o causa che possa portare a rischi o pericoli sul lavoro e a tutela di chi lavora e, nei casi di servizi e attività al pubblico, di utenti e cittadinanza.

LE SANZIONI: valgono sia per il DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE, CHE PER CHI LAVORA, con MULTA da Euro 516,00= minimo ad un massimo di Euro 2582, 00=, oltre a procedura e sanzione disciplinare per i dipendenti e alla ulteriore MULTA prevista per la violazione dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008, con ammenda da Euro 200,00= fino a Euro 600,00= o con arresto fino a 1 mese, ma in questo caso la sanzione e la pena è di natura “amministrativa“ (quindi depenalizzata con l’ammenda per gli importi previsti per legge).

IL DATORE DI LAVORO, a livello di sanzioni, oltre a quelle previste dalla Legge 125/2001 sopra citate, ha anche l’ULTERIORE RISCHIO DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE, per negligenze, omissioni, NEL CASO IN CUI SI PROVOCASSE UN DANNO A TERZI SOGGETTI O A UTENTI (anche per la mancata vigilanza o per la trasgressione del divieto di somministrare sostanze alcoliche, superalcoliche o psicotrope e stupefacenti).

IL TEST ALCOLEMICO: è previsto per legge (125/2001), va data l’informazione ai lavoratori e lavoratrici da parte del datore di lavoro, ma essendo un adempimento di legge NON E’ PREVISTO ALCUN CONSENSO PREVENTIVO.

Chi si rifiutasse di fare il test alcolemico e rientra nelle categorie e figure professionali soggette, lo può fare ben sapendo di esporsi a subire una sanzione disciplinare e anche ad una violazione di regole aziendali, oltretutto

Quasi tutti i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Categoria) pubblici e privati, prevedono tra i casi tipici di infrazione disciplinare quello di non presentarsi al lavoro in stato di ebbrezza, in stato di ubriachezza o di effetti da uso o abuso di sostanze psicotrope e stupefacenti, oltre alle regole aziendali interne che dovessero disciplinare ulteriormente in materia. Si ricorda anche che il codice civile prevede che la prestazione, anche quella lavorativa debba essere svolta secondo criteri di correttezza, buona fede e diligenza (…”del buona padre di famiglia”…), articoli 1175 e 1375 del codice civile, da parte del prestatore di lavoro, come del resto assegna al datore di lavoro l’obbligo-dovere (art. 2087 codice civile) di “garantire l’integrità psico fisica e morale a ogni prestatore di lavoro.

Lo stesso articolo 41, comma 4 del D. Lgs. 81/2008, assegna la FUNZIONE DI SORVEGLIANZA SANITARIA ai Medici competenti aziendali, che quindi sono assieme ai medici delle AA.SS.LL., abilitati a fare e sottoporre periodicamente nell’ambito della sorveglianza sanitaria o quando sia necessario, il personale delle categorie interessate anche ai test alcolemici.     

CHE SUCCEDE SE SI E’ TROVATI “POSITIVI” AL TEST ALCOLEMICO: se un dipendente è trovato con esito positivo alcol test, questo non vuol significare che si è automaticamente “alcoldipendente”, analogamente a quanto avverrebbe se ci si trova “positivi” ai test su uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non si è tossicodipendenti. Il dipendente che è trovato “positivo” (tendenzialmente il valore dovrebbe essere zero, a differenza dei test etilici che fa la Polizia stradale che fissano un limite secondo il Codice della Strada e le leggi in materia di guida, SUL LAVORO NON DI DOVREBBE BERE IN SENSO ASSOLUTO né assumere sostanze stupefacenti o psicotrope), ha violato una legge e un divieto DURANTE IL LAVORO (non quello che fa nella sua vita privata o fuori dal lavoro, anche se l’abuso di alcol ha i suoi effetti anche nel tempo e di solito si lavora tutti i giorni della settimana lavorativa…), quindi può costituire un pericolo per se stesso e per gli altri (colleghi-colleghe di lavoro, utenti, cittadini-e…), a scopo cautelativo e precauzionale DEVE ESSERE ALLONTANATO DALLA MANSIONE “A RISCHIO” CHE SVOLGE, per il tempo necessario a “metabolizzare” completamente l’alcol, rendendolo “negativo” a un successivo test al quale sarà  sottoposto (e quindi rientrare al lavoro nella mansione precedentemente assegnata).      

 

Scheda a cura dell’USI Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912

Confederazione sindacale nazionale autorganizzata, autogestita e autofinanziata

 



sito nazionale ufficiale www.usiait.it

 

L’Unione Sindacale Italiana fa parte del “Comitato 5 aprile” e della RETE NAZIONALE

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SUI TERRITORI


 

 

Nessun commento:

Posta un commento